IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio 1970, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di «Assistente Social» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Assitente Social» conseguito presso la «Associacao Educacional de Ensino Superior-faculdade Riopretense de Servicio Social» in data 12 gennaio 1994; Considerato che la richiedente e' in possesso dell'accesso alla professione; Vista la conforme determinazione della Conferenze di servizi nella seduta del 23 giugno 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie scritte e orali: 1) management del servizio sociale; 2) programmazione e gestione delle risorse umane; 3) pianificazione dei casi complessi; 4) deontologia professionale (solo orale); Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio 1970, cittadina italo-brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.