IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  l'art.  1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Lazzaro  Ivone,  nata  a Auriflama
(Brasile)  il  22 maggio 1970, cittadina italo-brasiliana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  39  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  brasiliano  di  «Assistente Social» ai fini
dell'accesso  ed  esercizio in Italia della professione di assistente
sociale;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Assitente Social» conseguito presso la «Associacao Educacional de
Ensino  Superior-faculdade  Riopretense  de  Servicio Social» in data
12 gennaio 1994;
  Considerato  che  la  richiedente  e' in possesso dell'accesso alla
professione;
  Vista  la conforme determinazione della Conferenze di servizi nella
seduta del 23 giugno 2005;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  assistente  sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per
l'iscrizione   nella   sez.  A,  e  che  risulta  pertanto  opportuno
richiedere  misure  compensative,  nelle  seguenti  materie scritte e
orali:  1)  management  del  servizio  sociale;  2)  programmazione e
gestione  delle  risorse umane; 3) pianificazione dei casi complessi;
4) deontologia professionale (solo orale);
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio
1970,   cittadina   italo-brasiliana,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «Assistenti  sociali» sezione A, e l'esercizio della
professione in Italia.