Al  Ministero  del  lavoro  e delle
                                  politiche   sociali   -   D.G.  per
                                  l'attivita' ispettiva - Div. III
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e delle
                                  politiche   sociali  -  D.G.  della
                                  tutela delle condizioni di lavoro -
                                  Div. VII
                                  Agli  assessorati alla salute delle
                                  regioni e Prov. autonome
                                  Alle  ASL - Presidi prevenzione sul
                                  lavoro
                                  All'ISPESL: DTS e DOM
                                  Alle   associazioni   di  categoria
                                  interessate

  E'  stato  posto  un quesito per conoscere se cassoni e contenitori
metallici,   destinati   ad   essere   sollevati  con  apparecchi  di
sollevamento  mediante  appositi  occhielli  sugli  stessi ricavati o
riportati  debbano  essere considerati «accessori di sollevamento» ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 459/1996 di trasposizione della direttiva 89/392/CEE (macchine).
  Sentito  al  riguardo  il  Gruppo di lavoro istituito presso questo
Ministero    per    la   gestione   delle   problematiche   emergenti
dall'attivita'  di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti
nel  campo di applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte
rappresentanti   del   Ministero  del  lavoro  e  politiche  sociali,
dell'ISPESL e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.
  Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n.
459/1996 sono riportate le seguenti definizioni:
    a)  accessori  di  sollevamento:  componenti  o  attrezzature non
collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure
sul carico per consentirne la presa;
    b) accessori   di  imbracatura:  accessori  di  sollevamento  che
servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad
occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.,
risulta  che  i  cassoni  e i contenitori in oggetto non rientrano in
nessuna  delle definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi
- in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del
carico   da   sollevare.   Non  essendo,  quindi,  ne'  accessori  di
sollevamento,   ne'  accessori  di  imbracatura  non  possono  essere
considerati  compresi  nel  campo  di  applicazione  della  direttiva
comunitaria 98/37/CE.
  Ulteriore  conseguenza  di  cio'  e' che per i fabbricanti di detti
prodotti  non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della citata
direttiva relative a:
    predisposizione del fascicolo tecnico;
    redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformita»;
    apposizione della marcatura CE;
    redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso.
  Cio'  comunque  non  esime  il  produttore, dall'obbligo di fornire
all'utilizzatore  «le  informazioni  utili  alla  valutazione  e alla
prevenzione  dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente
prevedibile,  del  prodotto,  se non sono immediatamente percettibili
senza  adeguate  avvertenze».  In particolare dovrebbero essere, come
minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su:
    portata e sovrapponibilita',
    caratteristiche dimensionali,
    peso nominale,
    identificazione del carico massimo e di utilizzazione,
    identificazione del materiale costitutivo.
  Stante  quanto  precede,  al fine di evitare turbative di mercato e
consentire  agli  utilizzatori  di orientare correttamente le proprie
scelte, si precisa che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in
oggetto dovranno:
    1)   per   gli   esemplari   di  nuova  fabbricazione:  astenersi
dall'emettere  la  dichiarazione  di  conformita'  e  dall'apporre la
marcatura CE ai sensi della direttiva 98/37/CE;
    2)  per  gli  esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia'
immessi  sul  mercato,  ovvero  direttamente venduti all'utilizzatore
finale:  dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che
la  dichiarazione  di  conformita'  e  la  relativa  marcatura CE del
prodotto   loro   fornito   sono   entrambe   conseguenti   procedure
impropriamente   applicate   e   che   le  stesse  non  costituiscono
conformita'  alla  direttiva  98/37/CE,  nonche'  mantenere  evidenza
documentale dell'adempimento di quanto sopra.
  Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte
disposizioni,  e  fatti  salvi  i  provvedimenti  che  in  materia di
rispetto  delle  regole  della  concorrenza  potranno essere adottati
dalla   competente   autorita',  saranno  perseguibili  per  indebita
applicazione della marcatura CE.
  Si  confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per
la  massima  e  tempestiva  divulgazione del contenuto della presente
circolare,  che  si  e'  ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti
richiesti dagli organi di vigilanza territoriale.
  Il  presente atto e' stato sottoposto alla procedura d'informazione
ai sensi della direttiva 98/34/CE.
    Roma, 18 novembre 2005

                                  Il   direttore   generale   per  lo
                                  sviluppo     produttivo     e    la
                                  competitivita'  del Ministero delle
                                  attivita' produttive: Goti