IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge
14 marzo  2005,  n.  35 convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il
rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto
in   data   24 maggio   2005,   tra   la  provincia  di  Mantova,  le
organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e
successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza del Ministro, on. Roberto Maroni,
tra  la  provincia  di  Mantova,  le  organizzazioni  datoriali  e le
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato
l'aggravarsi  dello stato di crisi de produttive dei settori tessile,
abbigliamento  e  calzature,  che  colpisce  le aziende ubicate nella
provincia  di  Mantova, viene prevista la concessione, in deroga alla
normativa   ordinaria   vigente,   del  trattamento  di  integrazione
salariale   straordinaria  e  dell'indennita'  di  mobilita',  per  i
lavoratori dei citati settori;
  Visto  il  limite di spesa di 4 milioni di euro fissato nel verbale
del 13 luglio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario  di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
alle  condizioni  riportate  nel  soprarichiamato  verbale di accordo
ministeriale  del  13 luglio  2005  che  prevede,  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
provincia   di   Mantova   e  tenuto  conto  della  predetta  cornice
finanziaria:
    a) la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione
salariale  e  di  mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese
artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi
1)  e 2) della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15
dipendenti  e  delle  cooperative dei settori indicati nelle premesse
ubicate nella provincia di Mantova;
    b) in   via   subordinata,   la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale e di mobilita' puo' essere
erogato  alle  imprese  industriali con piu' di 15 dipendenti che non
possono   utilizzare   le   vigenti   disposizioni   in   materia  di
ammortizzatori   sociali   appartenenti  ai  settori  indicati  nelle
premesse e ubicate nella provincia di Mantova.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel  verbale  di  accordo  ministeriale  stipulato  in data 13 luglio
2005,che  ha  recepito il protocollo d'intesa contenente il programma
per  il  rilancio  dei  settori  tessile  abbigliamento  e calzature,
sottoscritto in data 24 maggio 2005 di cui alle premesse, e' concesso
il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria,
nei confronti di:
    a) lavoratori   dipendenti   delle  imprese  artigiane,  che  non
rientrano  nella  disciplina  di  cui all'art. 12 commi 1) e 2) della
legge  n.  223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti
operanti nei settori di cui alle premesse;
    b) lavoratori  dipendenti  da  imprese industriali con piu' di 15
dipendenti,  operanti  nei  settori  di  cui  alle  premesse, che non
possono   utilizzare   le   vigenti   disposizioni   in   materia  di
ammortizzatori sociali.