IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che
stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in
caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di
riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al
personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie»;
  Visto  l'accordo  in  data  18 marzo  2005,  intervenuto  presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei
rappresentanti  della  societa' British Airways nonche' delle OO.SS.,
con   il   quale  e'  stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  come  previsto dall'art.
1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a
decorrere  dal  2 maggio  2005,  in favore di un numero massimo di 55
unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi;
  Viste  le  istanze  presentate in data 20 giugno 2005 e 14 novembre
2005,  con  le quali la sopraccitata societa' ha richiesto, alla luce
del  predetto  verbale  di  accordo  e  ai  sensi  di quanto previsto
dall'art.  1-bis  della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  per  i
periodi  dal  2 maggio 2005 al 1° novembre 2005 e dal 2 novembre 2005
al 1° maggio 2006, in favore del personale dipendente dal call center
di  Roma,  indicato  negli  allegati elenchi nominativi forniti dalla
medesima societa';
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore del
personale  del call center di Roma, dipendente dalla societa' British
Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n.
291;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005,
in  favore  del  personale  del  call  center di Roma, indicato negli
elenchi  allegati  e dipendente dalla societa': British Airways PLC -
sede  in  Roma,  unita'  in  Roma - Viale Citta' d'Europa 681, per il
periodo  dal  2  maggio 2005 al 1° novembre 2005 - pagamento diretto:
no.