Ai   sensi   dell'art.   1,  comma  3,  del  decreto  legislativo
19 dicembre  1991,  n.  406,  dell'art.  1,  commi 6 e 7, del decreto
legislativo  24 luglio  1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del
decreto  legislativo  20 ottobre  1998, n. 402, dell'art. 1, comma 4,
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  come sostituito
dall'art.  1  del  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  65 e
dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1999,
n.  525,  si  comunica  che, in relazione al telex in data 9 dicembre
2005,  n.  13531,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Dipartimento  politiche comunitarie - Ufficio per la concorrenza e le
politiche  di  coesione,  dal  1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, i
limiti  di soglia degli appalti pubblici di lavori, di cui alla legge
11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni e del relativo
regolamento,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n. 554, forniture di beni e servizi, ivi compresi
quelli  dei  settori  esclusi, nonche' di quelli derivanti da accordo
CEE-WTO-GPA, sono cosi' determinati:


soglie comunitarie  1) euro   5.000.000
                    2) euro     200.000
                    3) euro     750.000
                    4) euro     400.000
                    5) euro     600.000


soglie WTO-GPA      1) DSP      130.000 = euro   137.234
                    2) DSP      200.000 = euro   211.129
                    3) DSP      400.000 = euro   422.258
                    4) DSP    5.000.000 = euro 5.278.227