Il  giorno  7 dicembre  2005  alle  ore  10,30,  presso  la  sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'ARAN    nella    persona    del    Presidente    avv.   Guido
Fantoni.... (firmato  Fantoni)  ed  i  rappresentanti  delle seguenti
organizzazioni e confederazioni sindacali:


Organizzazioni sindacali                  Confederazioni
           -                                     -
FP/CGIL (firmato)                        CGIL (firmato)
CISL/AZIENDE (firmato)                   CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)                         UIL (firmato)
RDB/PI                                   RDB CUB

    Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono l'allegato
contratto collettivo nazionale di lavoro.
                              Premessa.
    Con  il  Protocollo  del  27 maggio  2005  il  Governo e le Parti
sociali  hanno  convenuto  sulla  necessita'  di definire i contratti
collettivi  di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo
a regime incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di
contrattazione.
    Pertanto,  il  Governo  si  e'  impegnato  a  stanziare ulteriori
risorse  nella  legge  finanziaria  per l'anno 2006, in aggiunta alle
disponibilita' economiche previste per gli anni 2004 e 2005.
    In  relazione  a  quanto  sopra,  il  Comitato  di settore per il
comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ha
inviato   all'ARAN   il   relativo   atto  di  indirizzo  nel  quale,
evidenziando la necessita' di concludere con la massima tempestivita'
la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro economico
finanziario   derivante   dagli   impegni   sottoscritti,  ribadendo,
altresi',   che   le   risorse  aggiuntive  pari  allo  0,7%  saranno
disponibili  a  decorrere  dall'anno  2006,  una  volta predisposti i
relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.
    Sulla  base  del  citato atto di indirizzo, al fine di dare piena
attuazione  a  tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la
cui  conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentira' di
raggiungere   per   il  biennio  2004-2005  a  regime  un  incremento
retributivo  complessivo  del  5,01%, di cui una parte pari allo 0,5%
sara'   destinata   alla   incentivazione   della  produttivita'  dei
dipendenti.
    Le  parti,  nel  prendere  atto che le risorse aggiuntive saranno
disponibili  dall'anno  2006,  al  fine  di  garantire  l'unitarieta'
dell'assetto  contrattuale,  sottoscrivono  la  presente  Ipotesi  di
accordo,  con  la  quale  convengono  di  attribuire  i miglioramenti
retributivi  derivanti dalle risorse gia' stanziate (pari al 4,31%) e
di  definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi
(pari  allo  0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin
da ora la destinazione.
    Tale  intesa,  che  va  ad  integrare il presente accordo, dovra'
essere  realizzata  non  appena  sara'  approvata  la  suddetta legge
finanziaria  a  copertura  dei  relativi  oneri a carico del bilancio
dello Stato.
                             PARTE PRIMA
                              Titolo I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
       Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto
    1.  Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il  personale  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato,  esclusi  i  dirigenti  e  i vigili volontari ausiliari,
dipendente  dalle  sottoindicate  amministrazioni del comparto di cui
all'art.  4  del  CCNL  quadro  sulla  definizione  dei  comparti  di
contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002:
      Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
      Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
    2.  Il  presente  contratto  collettivo nazionale si riferisce al
periodo  1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
    3.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme dei precedenti CCNL.
                            PARTE SECONDA
                              Sezione I
                Corpo nazionale dei vigili del fuoco
                               Art. 2.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli  stipendi  tabellari  di  cui  all'art.  20  del CCNL del
26 maggio  2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate
nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.
    2.  Gli  importi  annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione  del  comma  1,  sono  rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
    3.  Gli  importi  delle  fasce retributive sono rideterminati nei
valori indicati nella allegata tabella C.
    4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL.
                               Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 2 hanno effetto
integralmente  sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale  cessato  o  che  cessera'  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del  presente  contratto,  alle
scadenze  e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita'
di   buonuscita  e  di  licenziamento,  nonche'  di  quella  prevista
dall'art.   2122  del  codice  civile  si  considerano  soltanto  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri
istituti indicati all'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.
    3.  Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del
CCNL del 26 maggio 2004.
                               Art. 4.
             Indennita' di rischio ed indennita' mensile
    1.  Gli  importi  dell'indennita'  di  rischio  e dell'indennita'
mensile  di  cui  all'art.  24  del  CCNL  del  26 maggio  2004  sono
incrementati   nelle  misure  mensili  lorde  previste  dall'allegata
tabella D.
                               Art. 5.
                     Norma finale e transitoria
    1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo
e  sindacati  del  27 maggio  2005  di  cui  in premessa, le parti si
rincontreranno   per   la  sottoscrizione  dell'accordo  relativo  al
riconoscimento  dei  benefici  economici  in ordine alla integrazione
delle  risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005,
non  appena  verra'  approvata  la legge finanziaria per l'anno 2006,
contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
    2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza
dal  31 dicembre  2005,  ad  incrementare  l'indennita'  di rischio e
l'indennita'  mensile  di  cui all'art. 4 per la quota pari allo 0,2%
(corrispondente  a  Euro  4,40  medi  mensili  procapite  per tredici
mensilita) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 25 del CCNL del
26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente
ad  Euro 11,10 medi mensili procapite per tredici mensilita), al fine
di   incentivare   la   produttivita'  dei  dipendenti.  Le  predette
percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.
                             Sezione II
           Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
                               Art. 6.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli  stipendi  tabellari  di  cui  all'art.  33  del CCNL del
26 maggio  2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate
nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste.
    2.  Gli  importi  annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione  del  comma  1,  sono  rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
    3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del citato CCNL.
                               Art. 7.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 6 hanno effetto
integralmente  sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale  cessato  o  che  cessera'  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del  presente  contratto,  alle
scadenze  e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita'
di   buonuscita  e  di  licenziamento,  nonche'  di  quella  prevista
dall'art.  2122  del  codice  civile,  si  considerano  soltanto  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri
istituti indicati all'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004.
    3.  Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del
CCNL del 26 maggio 2004
                               Art. 8.
                     Norma finale e transitoria
    1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo
e  sindacati  del  27 maggio  2005  di  cui  in premessa, le parti si
rincontreranno   per   la  sottoscrizione  dell'accordo  relativo  al
riconoscimento  dei  benefici  economici  in ordine alla integrazione
delle  risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005,
non  appena  verra'  approvata  la legge finanziaria per l'anno 2006,
contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
    2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza
dal  31 dicembre  2005, ad incrementare l'indennita' aziendale di cui
all'art.  35  del CCNL del 26 maggio 2004 per la quota pari allo 0,2%
(corrispondente  a  Euro  4,20  medi  mensili  pro-capite per tredici
mensilita) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 37 del CCNL del
26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente
ad Euro 10,50 medi mensili pro-capite per tredici mensilita), al fine
di   incentivare   la   produttivita'  dei  dipendenti.  Le  predette
percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.

    ---->  Vedere Tabella da pag. 78 a pag. 83 della G.U.  <----

Dichiarazione congiunta n. 1.
    Per  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato le parti
confermano  che, per la concessione dei buoni pasto, la disciplina di
riferimento   continua  ad  essere  costituita  dall'Accordo  per  la
corresponsione  dei  buoni pasto al personale civile del comparto dei
Ministeri   del   30 aprile   1996   e   successive   integrazioni  e
modificazioni.
Dichiarazione congiunta n. 2.
    Con  riferimento  all'art.  50,  comma 1, lettera b) del CCNL del
24 maggio  2000,  le  parti convengono sulla necessita' che il valore
economico  del  buono pasto ivi previsto, possa essere rideterminato,
secondo  le  modalita' ed i criteri stabiliti nell'articolo medesimo,
in misura non inferiore ad Euro 7,00.
Dichiarazione congiunta n. 3.
    Con riferimento all'art. 37, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004
le  parti  prendono  atto  dell'opportunita'  che  nell'ambito  delle
modalita'  di  utilizzo  del  Fondo  generale  per  l'erogazione  del
trattamento  accessorio,  ivi  previsto,  siano  ricompresi eventuali
compensi     correlati     ai     nuovi     compiti     istituzionali
dell'amministrazione.
Dichiarazione congiunta n. 4.
    Con riferimento all'art. 5, le parti si impegnano ad individuare,
nell'ambito  dell'intesa  ivi  prevista,  un criterio di ripartizione
delle risorse pari allo 0,2% (corrispondente a Euro 4,40 medi mensili
pro-capite)  da  destinare all'indennita' di rischio e all'indennita'
mensile  al  fine  di contenere il divario tra le misure unitarie dei
suddetti emolumenti.

            NOTA A VERBALE DELLA RDB-CUB PUBBLICO IMPIEGO
               Allegata alla preintesa CCNL Aziende -
                     Biennio economico 2004-2005
    La RdB-CUB valuta negativamente l'ipotesi di accordo del CCNL del
personale  del  comparto  aziende  ed  Amministrazioni dello Stato ad
orientamento  autonomo relativa al secondo biennio 2004-2005 poiche':
nel  metodo si e' evidenziata una modalita' di condurre la trattativa
incapace di recepire le proposte migliorative avanzate dalla RdB-CUB.
Tale  condizione  deriva  dalla  scelta  del  Governo  di riportare i
lavoratori  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del
rapporto   di   lavoro  pubblicistico.  Una  scelta  che  comportera'
un'ulteriore perdita del potere contrattuale aggravando le condizioni
lavorative ed economiche dei lavoratori.
    Inoltre,  la  trattativa  e'  stata  condizionata  dagli  effetti
dell'accordo  del  27 maggio  che  ha  fissato risorse economiche del
tutto   insufficienti.   La   perdita  del  potere  d'acquisto  delle
retribuzioni  e'  di  gran  lunga  superiore  all'incremento previsto
dall'ipotesi di accordo.
    Nel merito l'ipotesi di accordo non prevede nessuna rivalutazione
del  valore  buono  pasto  e,  in particolare si disattende l'impegno
preso,  da  parte  del  Governo,  di rivalutare l'indennita' di turno
istituita   nel   precedente   biennio  ne  si  procede  ad  una  sua
stabilizzazione.
    Pertanto   non   sottoscrive   la  presente  ipotesi  di  accordo
rimandando  la  decisione  definitiva  alla  consultazione dei propri
iscritti e dei lavoratori del comparto.

      Roma, 12 ottobre 2005

                                   p/RdB/CUB pubblico impiego: Greggi