A  seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
il  18 novembre  2005  sul  testo dell'ipotesi di accordo relativo al
CCNL  del  personale  del  comparto  scuola  per  il  secondo biennio
economico  2004-2005 e della certificazione positiva resa dalla Corte
dei   conti   il   6 dicembre   2005  sull'attendibilita'  dei  costi
quantificati  per  l'accordo medesimo e sulla relativa compatibilita'
con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 7 dicembre
2005, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'ARAN    nella    persona    del    presidente    avv.   Guido
Fantoni.... (firmato)    ed    i    rappresentanti   delle   seguenti
confederazioni e organizzazioni sindacali:
      per le Confederazioni sindacali:

        CGIL....                       |(firmato)
        CISL....                       |(firmato)
        UIL....                        |(firmato)
        CONFSAL....                    |(firmato)
        CGU....                        |(firmato)

      per le organizzazioni sindacali di categoria:

        CGIL scuola.....                   |(firmato)
        CISL scuola.....                   |(firmato)
        UIL scuola.....                    |(firmato)
        CONFSAL SNALS.....                 |(firmato)
        GILDA UNAMS.....                   |(firmato)

    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio
economico 2004-2005.
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO relativo al personale del
     comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005
                               Art. 1.
             Durata e decorrenza del contratto biennale
    1.  Il  presente  contratto  biennale,  relativo  al comparto del
personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al
periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.
                               Art. 2.
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli  stipendi  tabellari  previsti,  come  individuati  dalla
tabella  2  allegata  al  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro
sottoscritto,  per  il  predetto  comparto,  il  24 luglio 2003, sono
incrementati  delle  misure  mensili  lorde,  per tredici mensilita',
indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
    2.  Per  effetto  degli  incrementi indicati al comma 1, i valori
degli   stipendi   annui  sono  rideterminati  nelle  misure  e  alle
decorrenze stabilite nella tabella B.
    3.   Al  personale  educativo  spetta  il  trattamento  economico
previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
                               Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto
integralmente  sulla  13ª  mensilita',  sui compensi per le attivita'
aggiuntive,   sulle  ore  eccedenti,  sul  trattamento  ordinario  di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
trattamento  di  fine  rapporto,  sull'equo indennizzo e sull'assegno
alimentare.
    2.   I  benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  della
tabella  A  sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli
importi  ivi  previsti al personale comunque cessato dal servizio con
diritto  a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
                               Art. 4.
                 Retribuzione professionale docenti
    1.  La  retribuzione  professionale docenti prevista dall'art. 81
del CCNL 24 luglio 2003 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed
alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
    2.  Al  personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il
solo  anno  2004  di  risorse  derivanti  dalle  economie  di sistema
conseguite  nell'anno scolastico 2003-2004 e certificate in Euro 95,2
milioni al lordo degli oneri riflessi, e' corrisposta una tantum pari
a  Euro 81  complessiva  in  ragione del servizio prestato da ciascun
docente durante l'anno 2004.
                               Art. 5.
                  Fondo dell'istituzione scolastica
    1.  Le  risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto,
gia'  definite  ai  sensi  dell'art. 82 del CCNL 24 luglio 2003, sono
incrementate,  a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno
2006, di un importo pari a:
      Euro 15,24  mensili  pro-capite per tredici mensilita' per ogni
docente  ed  unita' di personale educativo in servizio al 31 dicembre
2003;
      Euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilita' per ogni unita'
di personale ATA in servizio al 31 dicembre 2003.
    2.  Le  risorse  occorrenti per la copertura del finanziamento di
cui  al  comma  1  potranno  alimentare  il  fondo per le istituzioni
scolastiche   solo   successivamente   all'approvazione  della  legge
finanziaria  per  l'anno  2006, che preveda gli appositi stanziamenti
aggiuntivi  stabiliti  dal punto 1 dell'accordo Governo-Parti sociali
del 27 maggio 2005.
    3.  Le  risorse  di  cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24 luglio
2003  ricevono  nel  presente CCNL una diversa finalizzazione poiche'
destinate  a  coprire  gli  oneri  derivanti  dall'applicazione degli
articoli 4 e 7 del presente CCNL.
    4.   Entro   sessanta   giorni   dall'approvazione   della  legge
finanziaria  per  l'anno  2006  le  parti  definiranno  con  apposita
sequenza  contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati
a carico del fondo di istituto.
                               Art. 6.
              Aumenti contrattuali ai capi di istituto
    1.  Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale
1998-2001  e  che  non  hanno  acquisito  la  qualifica  di dirigenti
scolastici,  sono  attribuiti  i medesimi incrementi stipendiali, per
tredici  mensilita',  spettanti  al  docente  laureato degli istituti
secondari di secondo grado.
                               Art. 7.
              Posizioni economiche per il personale ATA
    1.  Salva  comunque  la definizione delle procedure connesse agli
articoli 48  e  49  del  CCNL  24 luglio  2003,  si  conviene  che il
personale  a  tempo  indeterminato appartenente alle aree A e B della
tabella C  allegata  al  CCNL  24 luglio  2003 possa usufruire di uno
sviluppo  orizzontale  in  una  posizione  economica finalizzata alla
valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in Euro 330
annui  da  corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area
A,  e  in  Euro 1000  annui da corrispondere in tredici mensilita' al
personale dell'area B.
    2.  L'attribuzione  della  posizione  economica  di  cui al comma
precedente  avviene  progressivamente  dopo  l'esito favorevole della
frequenza  di  apposito  corso  di  formazione  diretto  al personale
utilmente  collocato  in  una  graduatoria  di  richiedenti che sara'
formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di
studio  posseduti  e  dei  crediti  professionali  maturati,  con  le
procedure  di  cui  all'art.  48 del CCNL 24 luglio 2003 da attivarsi
entro  sessanta  giorni  dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL.
    L'ammissione   alla   frequenza   del   corso  di  cui  sopra  e'
determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella
misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
    3. Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure
di  cui  sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma
1,  sono  affidate,  in  aggiunta ai compiti previsti dallo specifico
profilo,  ulteriori e piu' complesse mansioni concernenti, per l'area
A,  l'assistenza  agli  alunni  diversamente abili e l'organizzazione
degli  interventi  di primo soccorso e, per quanto concerne l'area B,
compiti  di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da
autonomia  e  responsabilita'  operativa,  aderenti  alla  logica del
percorso  di  valorizzazione  compiuto, la sostituzione del DSGA, con
esclusione   della   possibilita'   che  siano  attribuiti  ulteriori
incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24 luglio 2003.
    4.  L'istituto  di  cui  al  presente  articolo  e' finanziato, a
decorrere  dal 31 dicembre 2005 in prima applicazione, con le risorse
pari  a  33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie
realizzate  per  il  personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo
per il II biennio 2004-2005 del comparto scuola disponibili dall'anno
2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'area B e di
un terzo a favore dell'area A. Ulteriori risorse per il personale ATA
che  dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno
la  medesima  destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che
le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.
    5.  Al  personale  delle  aree  A  e  B  a  tempo  determinato  e
indeterminato,  a  valere  sulle  risorse derivanti dalle economie di
sistema   conseguite  nell'anno  scolastico  2003/04  certificate  in
Euro 33  milioni  al  lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due
anni  2004  e  2005,  e'  corrisposta  una  tantum pari a Euro 196 in
ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale.
                               Art. 8.
                            Norma finale
    1.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme del CCNL 24 luglio 2003.
                               Art. 9.
                         Norma programmatica
    1.  Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del
personale  docente, previste per l'anno scolastico 2004-2005, saranno
impiegate  con le modalita' da definirsi in una sequenza contrattuale
da  aprirsi  entro sessanta giorni dalla certificazione delle risorse
stesse.