IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica
                musicale e coreutica e per la ricerca
                      scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
    Visto  il  decreto in data 16 marzo 2005, con il quale l'istituto
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  specialistica per lo
sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» e' stato abilitato ad istituire
e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede
di  Roma  per  i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509
del 1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede periferica di Milano,
Palazzo  dei Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2, per un numero massimo
degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e,
per  l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato
decreto n. 509 del 1998;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 9 settembre 2005;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata,  dall'istituto  sopra indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota
n. 807 del 27 ottobre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto   11 dicembre   1998,   n.   509,   l'Istituto   «Scuola   di
specializzazione  in  psicoterapia  specialistica  per  lo sviluppo e
l'adolescenza  -  Humanitas», e' abilitato ad istituire e ad attivare
nella  sede  periferica  di Milano, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza
Mercanti,  2,  ai  sensi  delle  disposizioni di cui al titolo II del
regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto,
un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo il modello
scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
  2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 7 dicembre 2005

                             Il capo del dipartimento: Rossi Bernardi