Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Grana Padano», registrata con Reg. (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede a Desenzano del Garda - Fraz. San Martino della Battaglia, XXIV giugno, 8; Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Grana Padano» riguarda in particolare le sezioni dello stesso concernenti l'alimentazione delle bovine, alcuni passaggi tecnologici, nonche' i contrassegni da apporre al formaggio all'atto della sua immissione al consumo; Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico, consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche; Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Lombardia, dalla regione Piemonte, dalla regione Emilia Romagna, dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento; Considerato altresi' che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate; Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione; Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» comprensivo delle modifiche richieste; Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Art. 1. La denominazione di origine protetta Grana Padano si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca decremato in parte mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.