Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  d'origine  protetta «Grana Padano»,
registrata con Reg. (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della
procedura  prevista  dall'art.  17 del reg. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio  1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio
Grana  Padano,  con  sede  a  Desenzano del Garda - Fraz. San Martino
della Battaglia, XXIV giugno, 8;
    Considerato  che  il  Consorzio  di cui sopra e' l'unico soggetto
legittimato  a  presentare  l'istanza di modifica del disciplinare di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
    Considerato   che  l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  D.O.P.  «Grana  Padano» riguarda in particolare le
sezioni dello stesso concernenti l'alimentazione delle bovine, alcuni
passaggi  tecnologici, nonche' i contrassegni da apporre al formaggio
all'atto della sua immissione al consumo;
    Ritenuto  che  le  modifiche  apportate risultano non alterare le
caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente
geografico,  consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello
stesso e delle sue caratteristiche;
    Visto  il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione
Lombardia,  dalla  regione  Piemonte,  dalla  regione Emilia Romagna,
dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate;
    Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine   protetta  «Grana  Padano»  e'  formato
dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di
dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione
della DOP «Grana Padano» comprensivo delle modifiche richieste;
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 disciplina dell'imposta di bollo e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Dipartimento  della politiche di sviluppo - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n.
20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della presente
proposta,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione   da   parte   del   Ministero,  prima  della
trasmissione  della  suddetta  proposta  di modifica alla Commissione
europea.
                               Art. 1.
    La denominazione di origine protetta Grana Padano si riferisce al
formaggio  prodotto  durante  tutto  l'anno  con latte crudo di vacca
decremato  in  parte  mediante  affioramento naturale, a pasta cotta,
duro  e  a  lenta  maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che
risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.