IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1568/2004 del
26 ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione
europea  n.  L 324 del 27 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea
ha   provveduto   alla  registrazione  della  indicazione  geografica
protetta  «Lardo  di  Colonnata»,  nel  quadro della procedura di cui
all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 novembre 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  305  del
30 dicembre  2004 con il quale l'organismo di controllo «Agroqualita'
- Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.»,  con sede in Roma, via Montebello n. 8 e' stato autorizzato ad
espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n. 2081/92 indicazione geografica
protetta «Lardo di Colonnata»;
  Considerato   che  con  nota  ministeriale  dell'11 novembre  2005,
protocollo  n.  66355  e'  stato  chiesto  all'organismo di controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.»  di  rimodulare  il  predetto piano dei
controlli prevedendo l'inserimento della figura dell'intermediario in
modo  da  garantire  la  massima  efficacia  del controllo svolto dal
predetto organismo;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha
dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto   per   la  indicazione  geografica  protetta  «Lardo  di
Colonnata»  con  l'inserimento  della  figura dell'intermediario e di
possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla indicazione geografica protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di  controllo,  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del
Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di
Colonnata»,  registrata  in  ambito  europeo  come  denominazione  di
origine  protetta  con  regolamento  (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre
2004.