IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.»  con
decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di origine protetta «Parmigiano Reggiano», allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 4 aprile
2005, protocollo n. 62303;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Parmigiano
Reggiano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 7 giugno 2002;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Dipartimento  Controllo  Qualita'  P.R.», con sede in Reggio Emilia,
via J. F. Kennedy n. 18/A, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Parmigiano
Reggiano»  registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96  del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005
e  1° settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni
a far data dal 2 gennaio 2006.