L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 22 novembre 2005;
  Visti:
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000, n. 237/00 e
successive modifiche e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 168/04 e
successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito: deliberazione n.
168/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre 2004, n. 170/04 e
successive modifiche ed integrazioni;
    il  documento  per  la  consultazione  20 dicembre  2004  recante
regolazione  dei  meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del
servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: documento per
la consultazione);
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma  12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede
che  l'Autorita'  emani  direttive per assicurare nell'erogazione dei
servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del
gas  il  rispetto  dell'ambiente,  la  sicurezza  degli impianti e la
salute degli addetti;
    l'art.  2,  comma  12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede
che  l'Autorita'  stabilisca  ed aggiorni, in relazione all'andamento
del  mercato,  la  tariffa  base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento  per  determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il
recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
    l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che
i parametri che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa
con  il  metodo  del  price-cap,  inteso  come  limite  massimo della
variazione  di  prezzo  vincolata per un periodo pluriennale, tengano
conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualita' del
servizio  rispetto  a  standard  prefissati  per  un  periodo  almeno
triennale;
    a  seguito  della  richiesta  dei  distributori  di  gas  e delle
relative  associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto
con  la  deliberazione  n.  168/04,  l'Autorita'  ha formulato con il
documento  per  la  consultazione  proposte  su  possibili meccanismi
incentivanti  i  recuperi  di sicurezza del servizio di distribuzione
del gas naturale;
    le   proposte   contenute  nel  documento  per  la  consultazione
prevedevano  meccanismi  incentivanti  i  recuperi  di  sicurezza nel
servizio di distribuzione del gas (di seguito: incentivi):
      proporzionali  alla  riduzione  del  numero  delle dispersioni,
obiettivo  ritenuto  strategico  per  l'aumento della sicurezza nella
distribuzione  di  gas naturale, ed in particolare che tali incentivi
erano:
        a)  ridotti  mediante  un coefficiente che teneva conto della
mancanza  dello  stato  di consistenza dell'impianto di distribuzione
per ciascuna tratta di tubazioni;
        b)  amplificati  in  funzione del maggior numero di controlli
del  grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato
dall'Autorita';
        c)  penalizzati  nel  caso  di  eventuali  incidenti  da  gas
accaduti sull'impianto di distribuzione;
      commisurati  al  miglioramento  di un indicatore, correlato sia
alle  dispersioni  da  gas  localizzate  a seguito di segnalazioni di
terzi  sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di ispezione
programmata,  rispetto ad un unico livello base e ad un unico livello
di riferimento nazionali;
      validi  per  il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008
ed  accessibili  per  i  distributori  che  fossero  in  possesso  di
determinati  prerequisiti  sia  per  quanto  riguarda  il servizio di
pronto intervento, sia per le procedure adottate in tema di sicurezza
sia   per  quanto  attiene  il  rispetto  dei  provvedimenti  emanati
dall'Autorita' in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del
gas;
    le  osservazioni  al  documento  per la consultazione inviate dai
distributori e dalle relative associazioni hanno evidenziato:
      la   contrarieta'   all'introduzione   di  un  coefficiente  di
penalizzazione  degli  incentivi  in  funzione degli incidenti da gas
sull'impianto  di distribuzione, motivando tale posizione con il dire
che tali eventi non sono nel controllo del distributore ma che, anzi,
sono  di  norma  dovuti  a responsabilita' di terzi e che lo sviluppo
delle  reti  ha  raggiunto  ormai una tale dimensione, in presenza di
numerosi  altri  utilizzatori  del  sottosuolo,  da  rendere di fatto
impraticabile  un  presidio  puntuale  di  tutte  le condotte a costi
ragionevoli per il sistema;
      la   criticita'   del   coefficiente  di  penalizzazione  degli
incentivi  correlato  alla  disponibilita' dello stato di consistenza
delle  reti,  dovuta prevalentemente al fatto che solo alcune imprese
di  distribuzione  dispongono  dello stato di consistenza di tutte le
reti  di  un  impianto  di  distribuzione  e comunque non per singola
tratta di tubazione;
      la  necessita'  di  attribuire, nell'indicatore posto alla base
del  sistema  degli  incentivi,  un  peso maggiore, rispetto a quello
proposto   nel  documento  per  la  consultazione,  alle  dispersioni
localizzate  su  segnalazione  di terzi su parte interrata, stante la
maggiore  onerosita'  dell'eliminazione  ditali  dispersioni rispetto
quelle localizzate su parti aeree;
      la  problematicita' di tenere conto, nell'indicatore posto alla
base del sistema degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate
a seguito di ispezioni programmate delle reti, dato che in molti casi
le   dispersioni   potenzialmente  pericolose  non  sono  individuate
mediante l'attivita' di ricerca programmata;
      l'opportunita' per alcuni soggetti di tenere invece conto della
quantita'   di   rete   ispezionata   rispetto   ai   minimi  fissati
dall'Autorita';
      la  criticita'  rappresentata dai casi di cambio di odorizzante
per  i  possibili  effetti  sulla  diversa  percezione  di  eventuali
dispersioni di gas da parte dei clienti finali allacciati;
      la  preferenza  di  alcuni soggetti per un sistema di incentivi
diverso   basato   sull'approvazione  ed  incentivazione  di  singoli
progetti finalizzati a recuperi di sicurezza;
    i  successivi  approfondimenti  tecnici effettuati dall'Autorita'
con  i  soggetti consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati
dai  distributori  per  il  periodo  2002-2004  hanno  consentito  di
evidenziare:
      una  significativa  correlazione  tra  il numero di dispersioni
localizzate  su  segnalazione  di  terzi  e il grado di odorizzazione
medio  annuo  del  gas  e,  quindi,  la  necessita' di introdurre nel
sistema  degli incentivi elementi che neutralizzino eventuali effetti
distorsivi  sulla  riduzione del numero di dispersioni localizzate su
segnalazione   di  terzi  derivanti  dalla  riduzione  del  grado  di
odorizzazione medio annuo del gas;
      la necessita' di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di
un cambio di odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione
dei  recuperi di sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente
le  cui  quantita'  siano  definite  sulla  base  di  un  criterio di
proporzionalita'  rispetto  ai  dosaggi  reali  fissati  dalle  norme
tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;
      la  presenza  di un'aleatorieta', dovuta a fattori esogeni, nel
numero  di  dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi
l'opportunita'  di  estendere ad un biennio il periodo di riferimento
rispetto   al   quale   calcolare   i  recuperi  di  sicurezza  nella
distribuzione di gas naturale;
      l'opportunita'  di  estendere  l'applicazione degli incentivi a
tutti  gli  impianti di distribuzione, compresi quelli caratterizzati
da  un  maggior  numero di dispersioni localizzate su segnalazione di
terzi,  e quindi la necessita' di misurare i recuperi non rispetto ad
un  livello  base  nazionale,  bensi'  rispetto ad un livello base di
partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;
    e'  necessario  prevedere  obblighi  stringenti  di registrazione
delle  chiamate  di pronto intervento, il cui rispetto costituisca il
prerequisito  per  accedere agli incentivi; che, conseguentemente, la
violazione   accertata   di  mancata  registrazione  nelle  modalita'
previste  dal  provvedimento  anche  per  una sola chiamata di pronto
intervento  costituisce  motivo  di  inammissibilita'  al  regime  di
incentivazione  oltre  che  elemento  di  valutazione  ai  fini della
determinazione del quantum dell'eventuale misura sanzionatoria;
    e'  necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli
di  sicurezza  verso  le situazioni migliori gia' presenti nel Paese,
fissare  livelli  obiettivo  nazionali  predefiniti, differenziati in
base alla concentrazione dei clienti finali sulle reti da raggiungere
in  un  adeguato  periodo  di  tempo,  quantificato  in undici anni a
partire dal 2006;
    e'  opportuno  definire  un sistema di incentivi che, pur tenendo
conto  delle  specificita'  del  settore del gas, si discosti il meno
possibile  da quello gia' adottato per il settore elettrico stante la
tendenza dei maggiori distributori ad operare in entrambi i settori;
  Ritenuto che:
    al  fine  di  attivare gia' dal presente periodo di regolazione e
per  almeno  un  triennio, come richiesto dai distributori di gas, un
sistema  di  incentivi  sia  necessario  mantenere,  pur con i dovuti
correttivi,  il sistema proposto nel documento per la consultazione e
che   pertanto   l'eventuale   introduzione   di   incentivi   basati
sull'approvazione  di  singoli  progetti  debba  essere  rinviata  al
successivo periodo di regolazione;
    sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in
analogia a quanto gia' stabilito per il settore elettrico, da livelli
obiettivo  di  lungo  periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a
ridefinizione  all'inizio  di  ogni  nuovo periodo di regolazione, da
livelli   tendenziali   individuati   mediante   un  tasso  annuo  di
miglioramento predefinito;
    sia  opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione,
adottare  una adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte
dei  distributori  che  siano in possesso dei necessari prerequisiti,
prevedendo  fin  d'ora, pur con la dovuta gradualita', una successiva
applicazione obbligatoria del sistema di incentivi con l'introduzione
di  penalita'  nel  caso di miglioramento inferiore al corrispondente
livello tendenziale;
    siano  da  accogliere  le richieste dei distributori e delle loro
associazioni di:
      aumentare  fino  ad  un massimo del 30% l'effetto amplificativo
del  coefficiente  correlato al maggior numero di controlli del grado
di   odorizzazione   del   gas  rispetto  al  numero  minimo  fissato
dall'Autorita', stante la rilevanza dell'odorizzazione del gas per la
sicurezza nella distribuzione di gas;
      eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che
tiene  conto  della  disponibilita' o meno dello stato di consistenza
dell'impianto   di  distribuzione,  stante  il  fatto  che  la  quasi
totalita' degli impianti di distribuzione, eccettuati quelli messi in
gas  negli  ultimi anni, non e' corredato di stato di consistenza per
singola tratta di tubazioni;
      elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni
impianto  di  distribuzione  mediante l'adozione di un valore massimo
del  2%  del  coefficiente  complessivo Q, dato che cio' rende da una
parte  piu'  efficace  il  sistema  degli  incentivi  e,  dall'altra,
assicura   comunque   un   impatto   contenuto   sulle   tariffe   di
distribuzione;
      ricondurre  l'ammissibilita'  al  sistema  degli incentivi e la
determinazione  dei  recuperi al singolo impianto di distribuzione, e
non  al  distributore nel suo complesso, al fine di evitare eccessive
ed  ingiustificate  penalizzazioni  nonche'  l'esclusione  di  quegli
impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di recuperi di
sicurezza;
    non  sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro
associazioni  di eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso
di  accadimento di un incidente da gas sull'impianto di distribuzione
per  il quale un distributore richieda gli incentivi, stante il fatto
che  si  ritiene  inaccettabile  la  corresponsione  di incentivi per
recuperi  di  sicurezza per un impianto di distribuzione per il quale
lo  stesso  distributore  risulti responsabile dell'accadimento di un
incidente  da  gas;  tuttavia,  si prevede di bloccare tali incentivi
fino  all'accertamento  della  completa  estraneita' del distributore
all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati,
maggiorati  degli  interessi  legali  maturati, nel caso di acclarata
estraneita' del distributore stesso.
                              Delibera:
  1.  Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato
A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04:

---->   Vedere Modifiche ed Integrazioni da pag. 40 a pag. 45  <----


  2.  Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
      3.    Di    pubblicare   sul   sito   internet   dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)    il    testo    dell'allegato   A   della
deliberazione   dell'Autorita'   n.   168/04  come  risultante  dalle
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento
    Milano, 22 novembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis