IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n.  2470  del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre  1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999,  n.  3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032  del  21 dicembre  1999,  n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del
23 novembre  2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo
del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
  Vista  l'ordinanza  n. 3341 del 27 febbraio 2004 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  con  la  quale  il  Prefetto  dott. Corrado
Catenacci  e'  stato  nominato Commissario di Governo delegato per il
superamento  dell'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti nella Regione
Campania;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre  2004,  con  cui lo stato di emergenza e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo
2004,  n.  3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361
dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto
2004,  n.  3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n.
3397  del  28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del
4 marzo  2005;  n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto  il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare
l'art.  1,  comma 6,  con  il  quale  lo  stato di emergenza e' stato
prorogato  fino  al  31 maggio  2006,  l'art.  1, comma 7, laddove si
stabilisce  l'obbligo,  per  le  attuali  affidatarie del servizio di
smaltimento  dei  rifiuti  in Campania, di assicurare la prosecuzione
del  servizio  medesimo  e  provvedere alla gestione delle imprese ed
utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita' e l'art. 1, comma 9
che  prevede  l'adozione  di un'ordinanza di protezione civile per la
ridefinizione  della struttura commissariale, al fine di adeguarne la
funzionalita'  agli  obiettivi  del  decreto medesimo, senza che cio'
comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
  Visto,  inoltre,  l'art.  2  del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, in materia di procedure per la riscossione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  confermare la vigenza delle ordinanze
commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che
effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,  di  conferire in via
esclusiva  agli  impianti di produzione del combustibile derivato dai
rifiuti i rifiuti urbani prodotti e raccolti sul loro territorio e di
pagare  la  tariffa  di  smaltimento  con  il  conseguente divieto di
conferimento  a  terzi  o  di  altra forma di smaltimento dei rifiuti
urbani,  e  dovendosi  assicurare  la  prosecuzione  del servizio nel
periodo  transitorio con le medesime modalita' indicate nei contratti
risolti;
  Ritenuta  la  necessita' di rideterminare la tariffa di smaltimento
dei  rifiuti  computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e
l'importo dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso
dal  Commissario  delegato  in sede di fatturazione delle prestazioni
eseguite a favore degli enti beneficiari;
  Ritenuto,  inoltre,  che  la  necessita'  di incrementare i livelli
della  raccolta  differenziata  nella  regione  Campania  puo' essere
soddisfatta  incentivando  i comuni che provvedono autonomamente allo
smaltimento della frazione organica;
  Considerato  che  i Consorzi di bacino ed i soggetti che gestiscono
impianti  di  trasferenza  dei  rifiuti  devono,  per un principio di
trasparenza  contabile,  fatturare solo i corrispettivi dovuti per le
attivita'  svolte,  oltre  ai contributi dovuti ai comuni, sede degli
impianti, che devono essere di conseguenza definiti;
  Ritenuto  che per i comuni sedi di termovalorizzatori il contributo
deve  essere  accantonato,  rinviandosene  la materiale erogazione al
momento  della  messa  in esercizio dell'impianto, per evitare che le
somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato
avvio di esercizio;
  Considerato  che per determinare l'importo del contributo dovuto ai
comuni  sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile
derivato  dai  rifiuti  e  di  discariche  di  servizio  occorre fare
riferimento alle quantita' effettivamente ricevute;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a
porre  in  essere  tutte  le iniziative di carattere straordinario ed
urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
suddetto decreto-legge n. 245 del 2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al  fine  di dare urgente e compiuta attuazione al decreto-legge
del  30 novembre  2005,  n.  245  e per assicurare la regolarita' del
servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania, il
Commissario  delegato  assume  nella  propria  contabilita' speciale,
dalle  affidatarie  del  Servizio  di  smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe
Campania  S.p.a.,  la  gestione  delle  somme accantonate a titolo di
contributi  e  maggiorazioni,  ai  sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-bis
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del
21 dicembre  1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre
2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3100  del  22 dicembre  2000,  ai sensi
dell'art.  2, comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003.
  2. Le  somme  di  cui  al  precedente  comma  sono  acquisite  alla
Contabilita'   speciale 3111  intestata  al  Commissario  delegato  e
possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attivita'
di  cui  al  decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui
successivi  trasferimenti  del  Dipartimento  della protezione civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 7 del
predetto decreto-legge.
  3. Il  Dipartimento  della protezione civile provvede a svolgere le
funzioni  di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui e' aperta
apposita contabilita' speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al
comma 2,  sulla  quale  il  suddetto  Dipartimento  fara' affluire le
risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge.
  4. I  pagamenti  delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in
attuazione  dell'art.  1,  comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  sono  disposti dal Commissario delegato previa presentazione di
regolare  fattura  e  rendicontazione  da parte delle affidatarie del
servizio  e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto
attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005,
n.  245.  Il  Commissario  delegato  puo' disporre il pagamento di un
acconto  fino  all'80%  dell'importo della tariffa mensilmente dovuta
alle  affidatarie del servizio in relazione alle quantita' di rifiuti
urbani  da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli
impianti  di  produzione  del  combustibile  dai rifiuti. I pagamenti
effettuati  ai  sensi del presente comma non possono essere destinati
dalle affidatarie a finalita' diverse da quelle indicate dal soggetto
attuatore,  ed  alle somme corrisposte si applica il regime giuridico
previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005.