IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003; Vista l'ordinanza n. 3341 del 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Prefetto dott. Corrado Catenacci e' stato nominato Commissario di Governo delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare l'art. 1, comma 6, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, l'art. 1, comma 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita' e l'art. 1, comma 9 che prevede l'adozione di un'ordinanza di protezione civile per la ridefinizione della struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita' agli obiettivi del decreto medesimo, senza che cio' comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; Visto, inoltre, l'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, in materia di procedure per la riscossione; Ritenuta la necessita' di confermare la vigenza delle ordinanze commissariali recanti l'obbligo per tutti i comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i rifiuti urbani prodotti e raccolti sul loro territorio e di pagare la tariffa di smaltimento con il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di smaltimento dei rifiuti urbani, e dovendosi assicurare la prosecuzione del servizio nel periodo transitorio con le medesime modalita' indicate nei contratti risolti; Ritenuta la necessita' di rideterminare la tariffa di smaltimento dei rifiuti computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e l'importo dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal Commissario delegato in sede di fatturazione delle prestazioni eseguite a favore degli enti beneficiari; Ritenuto, inoltre, che la necessita' di incrementare i livelli della raccolta differenziata nella regione Campania puo' essere soddisfatta incentivando i comuni che provvedono autonomamente allo smaltimento della frazione organica; Considerato che i Consorzi di bacino ed i soggetti che gestiscono impianti di trasferenza dei rifiuti devono, per un principio di trasparenza contabile, fatturare solo i corrispettivi dovuti per le attivita' svolte, oltre ai contributi dovuti ai comuni, sede degli impianti, che devono essere di conseguenza definiti; Ritenuto che per i comuni sedi di termovalorizzatori il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell'impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio; Considerato che per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantita' effettivamente ricevute; Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto-legge n. 245 del 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di dare urgente e compiuta attuazione al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245 e per assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato assume nella propria contabilita' speciale, dalle affidatarie del Servizio di smaltimento Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a., la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9 comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5 comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003. 2. Le somme di cui al precedente comma sono acquisite alla Contabilita' speciale 3111 intestata al Commissario delegato e possono essere utilizzate a titolo di anticipazioni, per le attivita' di cui al decreto-legge del 30 novembre 2005, n. 245, a valere sui successivi trasferimenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del predetto decreto-legge. 3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a svolgere le funzioni di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, per il tramite del Commissario delegato, presso cui e' aperta apposita contabilita' speciale, ulteriore rispetto a quella di cui al comma 2, sulla quale il suddetto Dipartimento fara' affluire le risorse di cui all'art. 7 del citato decreto-legge. 4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245. Il Commissario delegato puo' disporre il pagamento di un acconto fino all'80% dell'importo della tariffa mensilmente dovuta alle affidatarie del servizio in relazione alle quantita' di rifiuti urbani da conferirsi a valle della raccolta differenziata presso gli impianti di produzione del combustibile dai rifiuti. I pagamenti effettuati ai sensi del presente comma non possono essere destinati dalle affidatarie a finalita' diverse da quelle indicate dal soggetto attuatore, ed alle somme corrisposte si applica il regime giuridico previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005.