IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215,  attuazione  delle  direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti,
rispettivamente  la  quinta  e  la  settima  modifica (amianto) della
direttiva CEE n. 76/769;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 -
ed  in  particolare  l'art.  27  che ha introdotto nel citato decreto
presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
  Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11 agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
31 dicembre  2003, n. 302, concernente il recepimento delle direttive
2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima
direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto  2004,  n.  198,  che  recepisce  la  direttiva comunitaria
2003/53/CE,   recante   la  ventiseiesima  modifica  della  direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  14 dicembre 2004
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'8 febbraio  2005,  n.  31, che recepisce la direttiva 1999/77/CE
della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico
l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Vista  la  direttiva  2004/96/CE  della Commissione delle Comunita'
europee  del  27 settembre  2004,  recante  modifica  della direttiva
76/769/CEE  ai  fini  dell'adeguamento  dell'allegato  I al progresso
tecnico   (nickel   in   oggetti  metallici  utilizzati  nelle  parti
perforate);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nell'allegato  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dal decreto del Ministro
della  sanita'  del  17 ottobre  2003, alla voce 40 «Nickel», seconda
colonna, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente:
    «1)  in  tutti  gli  oggetti metallici che vengono inseriti negli
orecchi  perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno
che  il  tasso  di  cessione del nickel di tali oggetti metallici sia
inferiore a 0,2 \mug/cm2 per settimana (limite di migrazione);».