IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (2000/C 28/02)
  Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del
9 giugno  2005,  n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale
l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali;
  Vista  la  proposta  della  regione  Campania di declaratoria degli
eventi  avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
    eccesso  di  neve  dal  26 gennaio  2005 al 30 gennaio 2005 nella
provincia di Salerno;
    gelate  dal  31 gennaio  2005 all'8 marzo 2005 nella provincia di
Salerno;
    piogge  persistenti  dal  4 marzo  2005  al  5 marzo  2005  nella
provincia di Salerno;
  Ritenuto   di   accogliere   la  proposta  della  regione  Campania
subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della
Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che
hanno prodotto i danni;
                              Decreta:

  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
effetto  dei  danni  alle  produzioni  e alle strutture aziendali nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le  specifiche  misure di intervento previste del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102:
  Salerno:
    eccesso   di   neve  dal  26 gennaio  2005  al  30 gennaio  2005,
provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel
territorio dei comuni di Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo,
Buccino,  Buonabitacolo,  Caggiano,  Campagna,  Campora,  Casalbuono,
Casaletto   Spartano,   Caselle   in  Pittari,  Castel  San  Lorenzo,
Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Corleto
Monforte,  Cuccaro  Vetere,  Felitto, Futani, Gioi, Laurino, Laviano,
Magliano  Vetere,  Moio  della Civitella, Montano Antilia, Monteforte
Cilento,  Montesano  sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Novi Velia,
Oliveto  Citra,  Orria,  Ottati,  Padula, Palomonte, Pertosa, Petina,
Piaggine,  Polla,  Postiglione,  Ricigliano,  Roccadaspide,  Rofrano,
Romagnano  al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San
Gregorio  Magno,  San  Pietro  al  Tanagro,  San  Rufo, Sant'Angelo a
Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sassano, Serre, Sicignano
degli Alburni, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle
dell'Angelo, Valva;
    eccesso   di   neve  dal  26 gennaio  2005  al  30 gennaio  2005,
provvidenze  di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di
Aquara,  Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo,
Caggiano,   Campora,   Casalbuono,  Casaletto  Spartano,  Caselle  in
Pittari,  Castel  San  Lorenzo,  Castelcivita,  Castelnuovo di Conza,
Colliano,  Corleto  Monforte,  Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi,
Laurino,  Laviano,  Magliano  Vetere,  Moio  della Civitella, Montano
Antilia,  Monteforte  Cilento,  Montesano sulla Marcellana, Monte San
Giacomo,  Oliveto  Citra,  Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa,
Petina,   Piaggine,  Polla,  Postiglione,  Ricigliano,  Roccadaspide,
Rofrano,   Romagnano  al  Monte,  Roscigno,  Sacco,  Sala  Consilina,
Salvitelle,  San  Gregorio  Magno,  San  Pietro al Tanagro, San Rufo,
Sant'Angelo  a  Fasanella,  Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sassano,
Serre,  Sicignano  degli  Alburni,  Stio, Teggiano, Trentinara, Valle
dell'Angelo, Valva;
    gelate  dal  31 gennaio 2005 all'8 marzo 2005, provvidenze di cui
all'art.  5,  comma  2,  lettere c), d), nel territorio dei comuni di
Battipaglia,   Bellizzi,   Capaccio,  Eboli,  Montecorvino  Pugliano,
Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano;
    piogge  persistenti dal 4 marzo 2005 al 5 marzo 2005, provvidenze
di  cui  all'art.  5,  comma  3, nel territorio dei comuni di Amalfi,
Atrani,  Cava  de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori,
Minori, Nocera Inferiore, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del
Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
  L'erogazione  degli  aiuti  e'  subordinata  alla  decisione  della
Commissione  UE  sulle  informazioni  meteorologiche,  notificate  in
conformita'  alla  decisione  della medesima Commissione del 9 giugno
2005, n. C(2005) 1622.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 16 dicembre 2005
                                                Il Ministro: Alemanno