IL DIRETTORE GENERALE
              per i beni architettonici e paesaggistici
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368 recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a
norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del
26 ottobre 1998;
  Visto  il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli
articoli 141, 157 comma 2 e 183, comma 1;
  Visto  l'art.  8,  comma  2,  lettera o) del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 giugno   2004,   n.   173   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 luglio   2005   di  nomina  del  direttore  generale  per  i  beni
architettonici e paesaggistici;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
24 settembre  2004  recante «Articolazione della struttura centrale e
periferica  dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  «pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in
particolare l'allegato 3;
  Considerato  che  l'allora  Soprintendenza  per  i Beni ambientali,
architettonici,  artistici e storici dell'Abruzzo, sentita la Regione
Abruzzo,   con  nota  n.  5505  del  19 febbraio  2002  ha  inoltrato
all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici una prima
proposta di vincolo, allegando la relativa documentazione fotografica
e  cartografica,  per  sottoporre  a  tutela  il  borgo storico delle
«Pagliare  di  Sassa» e il relativo territorio circostante, posti nel
Comune di L'Aquila.
  Considerato   che   la   stessa   Soprintendenza   nella  relazione
tecnico-scientifica  allegata  alla  suddetta richiesta ha dichiarato
che:  «La zona di cui all'oggetto fa parte di un'area territoriale di
notevole importanza paesaggistica, interessata anche da testimonianze
archeologiche,  evidente risulta il naturale, straordinario paesaggio
tipico  dell'Abruzzo Aquilano in cui e' ben inserito il borgo storico
medievale delle «Pagliare di Sassa» piccolo centro minore di notevole
pregio  dove  arcate  e  ballatoi  d'angolo,  passaggi coperti che si
aprono  su  cortiletti interni, la via principale da cui si dipartono
piccole  viuzze  che  ogni  tanto  si  allargano per formare spazi di
relazione    e   piccolissime   piazzette,   rappresentano   elementi
caratterizzanti  un  perimetro storico che e' rimasto sostanzialmente
immutato nel tempo. Le aree circostanti l'antico borgo medioevale, le
cui  bellezze panoramiche costituiscono quadri naturali, gradevole e'
il  contrasto  di  forme  e  colori fra il costruito e opacizzato dal
tempo ed il verde, rosso, bruno, grigio a seconda della stagione, dai
sinuosi  percorsi  alberati,  il paesaggio si apre in ampie, profonde
prospettive, dove forme e colori si stemperano in lontananza, altrove
collina  racchiusa  da bosco e prateria chiudono un mondo serrato tra
le  tonalita'  dei  verdi  e  dei  bruni, ricomprendono anche zone di
notevole  interesse  archeologico  dove,  in localita' San Pietro, e'
presente  un  interessante sito paleontologico, all'interno del quale
sono stati recentemente rinvenuti resti di mammiferi quaternari.»;
  Considerato  che l'allora Comitato di settore per i beni ambientali
e  architettonici,  ricevuta  la suddetta documentazione dall'Ufficio
centrale  per  i  beni  ambientali  e  paesaggistici,  avendo inoltre
effettuato  un  sopralluogo.  come  richiesto  nel  verbale  n.  108,
relativo  alla  seduta  del 3 ottobre 2002, con successivo verbale n.
116,  nella  seduta del 16 aprile 2003, pur concordando sul fatto che
l'area  vasta in questione e' caratterizzata da preesistenze notevoli
e  presenta  qualita'  paesaggistiche  pregevoli,  ha ritenuto che la
perimetrazione del vincolo di tutela proposto dovesse essere rivista,
approfondendo  il  ruolo  ed  il  rapporto  delle zone gia' edificate
rispetto  al contesto inedificato, tenendo conto delle preesistenze e
dei  coni  visivi  da  salvaguardare,  in  quanto  non  inclusi nella
proposta di vincolo presentata;
  Considerato  che  la Soprintendenza per i beni architettonici e per
il  paesaggio  dell'Abruzzo  con  nota  del 21 ottobre 2003, prot. n.
21596, facendo seguito al suddetto parere del Comitato di settore per
i beni ambientali e architettonici, ha inoltrato all'allora Direzione
generale  per  i  beni  architettonici  ed  il  paesaggio,  che  l'ha
acquisita agli atti in data 31 ottobre 2003 al prot. n. ST/701/35985,
la  nuova proposta di «dichiarazione di notevole interesse pubblico»,
ai sensi dell'art. 144 dell'allora vigente decreto legislativo n. 490
del  1999,  di  un ambito territoriale sito nel Comune di L'Aquila in
localita'  «Pagliare di Sassa», cosi' come perimetrato ed individuato
negli  elaborati  grafici, fotografici e tecnico-scientifici allegati
alla stessa nota;
  Considerato   che   la   suddetta  nuova  proposta  di  vincolo  fa
riferimento  alle  indicazioni  di  nuova perimetrazione dell'area da
assoggettare  a  tutela  formulate dal Comitato di settore per i beni
ambientali   e  architettonici  con  parere  reso  nella  seduta  del
16 aprile 2003, di cui al verbale n. 116;
  Vista la nota del 19 dicembre 2003, prot. n. ST/701/41724/2003, con
la   quale   la   citata   Direzione   generale   ha  richiesto  alla
Soprintendenza  proponente  il vincolo la comunicazione dell'avvenuta
pubblicazione  della proposta di vincolo all'Albo pretorio del Comune
di  L'Aquila  e  dell'annuncio  al  pubblico  sui  quotidiani nonche'
l'inoltro delle osservazioni eventualmente pervenute, corredate dalle
relative controdeduzioni;
  Considerato che con note del 19 febbraio 2004, prot. n. 3842, e del
23  febbraio  2004,  prot.  n. 4055, la Soprintendenza richiedente ha
comunicato  l'avvenuta  affissione della proposta di vincolo all'Albo
pretorio  del  Comune  di  L'Aquila dal 7 novembre 2003 al 7 febbraio
2004 e l'avvenuta pubblicazione del relativo annuncio al pubblico sul
quotidiano   nazionale   «La  Repubblica»  e  sui  quotidiani  locali
«Europa»e «Il Centro» in data 23 dicembre 2003;
  Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. 159/segr. AQ, inviata anche
alla  Soprintendenza  proponente  ed acquisita agli atti della citata
Direzione  generale  il 15 aprile 2004, al prot. n. ST/701/13096, con
la  quale la Regione Abruzzo - Direzione territorio urbanistica, beni
ambientali,  parchi,  politiche  e  gestione  dei  bacini  idrici, ha
espresso  il  proprio  parere  contrario  alla  proposta  di  vincolo
«(.........)  considerato  che,  dalle  analisi  poste  alla base del
P.R.P.,  l'area  non  e'  ritenuta  interessante ambientalmente e che
pertanto  non  e' ricompresa nella perimetrazione dello stesso P.R.P.
neppure  tra  le  aree  soggette  a trasformazione ordinaria e che la
genericita' e la esiguita' delle argomentazioni poste alla base della
proposta  di  vincolo,  estesa  ad una zona di non particolare pregio
ambientale rende immotivata la stessa;
  Considerato che in data 22 aprile 2004, essendo trascorsi i termini
fissati   dall'art.   140,   comma  3,  dell'allora  vigente  decreto
legislativo  n.  490/1999,  la  Direzione  generale ha richiesto alla
Soprintendenza  proponente, con nota prot. n. ST/701/14310, l'inoltro
delle  eventuali  osservazioni  alla proposta di vincolo accompagnate
dalle relative controdeduzioni dello stesso Ufficio;
  Considerato  che  con  nota  del  20 aprile  2004,  prot.  n. 8586,
acquisita  agli  atti della Direzione generale in data 27 aprile 2004
al prot. n. ST/701/15043, la Soprintendenza ha comunicato che avverso
la  proposta  formulata  sono  state inoltrate osservazioni, ai sensi
dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1999, da parte
della  Regione  Abruzzo  -  Direzione  territorio  urbanistica,  beni
ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrici;
  Considerato  che  con  la  medesima  nota  del  20  aprile  2004 la
Soprintendenza ha controdedotto sul parere contrario, all'apposizione
del  vincolo,  espresso  dalla  Regione  Abruzzo,  evidenziandone  la
carenza di motivazioni, ribadendo la necessita' di imporre il vincolo
sull'area  in  questione,  confermando  le ragioni di tutela elencate
nella  relazione tecnico-scientifica ed evidenziando, in particolare,
che  la  proposta  di vincolo «segue i pareri del Comitato di settore
Beni  ambientali  e  architettonici  contenuti nei verbali n. 108 del
3 ottobre  2002  e  n.  116  del  16  aprile  2003  con cui si davano
indicazioni sulla tutela tenendo conto in particolare i "coni visivi"
le preesistenze, le viste e i centri edificati rilevanti»;
  Considerato che, con successiva nota n. 9428 del 29 aprile 2004, la
medesima Soprintendenza ha inoltrato le proprie controdeduzioni sulle
osservazioni  inviate dal Comune di L'Aquila - Settore territorio con
nota n. 2981/urb del 31 marzo 2005;
  Considerato  che la suddetta proposta di vincolo e' stata trasmessa
al  Comitato  di settore per i beni ambientali e architettonici dalla
Direzione  generale per i beni architettonici ed il paesaggio in data
25 maggio 2004, con nota prot. n. ST/701/18361;
  Considerato  che  su tale proposta il suddetto Comitato di settore,
nella  seduta  del 27 maggio 2004, con verbale n. 132, ha espresso il
seguente  parere: «(...........) esaminata la nuova perimetrazione di
vincolo   proposta   dalla   Soprintendenza   di   settore,   ritiene
quest'ultima non rispondente a quanto richiesto dallo stesso Comitato
nel  verbale n. 116. Il Comitato ribadisce il proprio parere espresso
nel  verbale  n.  116:  ritiene  quindi opportuno vincolare l'area in
questione, ma nelle perimetrazione dei vincolo dovra' essere inserita
anche  l'area  collinare  retrostante  la Chiesa di S. Pietro, cio' a
tutela  delle  visuali,  l'area  archeologica  e  per  le  aree  gia'
edificate  comprese  entro  tale  nuovo  perimetro  che  risultassero
caratterizzate da edifici incongrui, dovranno essere prescritte opere
di mitigazione e comunque preservati cannocchiali visivi idonei;
  Considerato che in relazione a tale parere, il suddetto Comitato di
settore,  nella successiva seduta del 23 giugno 2004, ha ascoltato la
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo
che,  anche con nota prot. n. 14211 del 22 giugno 2004 indirizzata al
medesimo  Comitato,  ha  ribadito l'osservanza, nella nuova proposta,
delle  indicazioni  contenute nel verbale 116 del 16 aprile 2003, con
verbale   n.   133  ha  espresso  il  seguente  parere  «Il  Comitato
(...............)  conferma  il  proprio  parere gia' esplicitato nei
verbali  n.  116  e  132 sul merito del quale anche la Soprintendente
concorda.  Verra'  quindi sottoposto a vincolo paesaggistico un vasto
ambito  finalizzato  alla  tutela  del centro diPagliare di Sassa, di
alcune   emergenze   limitrofe   significative   sotto   il   profilo
storico-ambientale  e  verranno  indicate  le mitigazioni relative ad
episodi di edilizia incongrua compresa entro un vasto ambito ritenuto
nel suo complesso di importante valore paesaggistico»;
  Considerato  che  con nota del 6 agosto 2004, prot. n. ST/701/26755
la  Direzione  generale  ha  richiesto alla Soprintendenza per i beni
architettonici  e  per  il paesaggio dell'Abruzzo l'adeguamento della
proposta  di vincolo alle condizioni formulate dal citato Comitato di
settore con il verbale 133 del 23 giugno 2004;
  Considerato  che  la medesima Soprintendenza, con nota n. 21311 del
14 settembre  2004,  ha  inoltrato  alla  Direzione generale la nuova
perimetrazione dell'area da sottoporre a vincolo cosi' come richiesta
dal  Comitato  di  settore per i beni ambientali e architettonici con
verbale  n. 133 del 23 giugno 2004 comprendendo nella stessa «episodi
di  edilizia incongrua nei confronti del borgo storico delle Pagliare
di  Sassa  ed  il relativo territorio circostante posti nel Comune di
L'Aquila», individuando la zona perimetrata come segue: «partendo dal
bivio  di Genzano fra la strada statale n. 584 per Lucoli e la strada
provinciale  Amiternina  per  Sassa,  precisamente al km. 1,300 sulla
S.S.  n.  584,  si  procede  in  senso  orario sull'asse della strada
statale  n.  584 direzione Lucoli fino al Km. 2,200 dove si lascia la
statale  per  proseguire  a destra sulla mulattiera che porta fino al
fosso  delle  Cese,  si  attraversa  detto fosso per proseguire sulla
strada  sterrata  che  costeggia il fosso stesso per circa 300 metri,
dove  lasciando  la  sterrata  si  prosegue  a destra in salita sulla
mulattiera che passa fra Colle Rosso e la localita' Le Faolfe, fino a
raggiungere  la  strada provinciale Silvaplana al km. 6,600 quindi si
prosegue  sull'asse  della  strada provinciale Silvaplana fino al km.
7,600  dove  si  lascia  per  proseguire  a  destra  in discesa sulla
mulattiera  che  costeggiando  l'abitato  di Sassa giunge al km 1,800
della  strada  provinciale Amiternina, si prosegue sull'asse stradale
della  S.P. Amiternina verso l'Aquila fino al bivio di Genzano con la
S.S. n. 584 chilometrica 1,300, punto di partenza»;
  Considerato  che la suddetta Soprintendenza, con successiva nota n.
21312  del  14 settembre 2004, ha trasmesso la proposta di vincolo in
questione  anche  al  Comune  di L'Aquila, alla Regione Abruzzo, alla
provincia  di L'Aquila ed alla Soprintendenza per i beni archeologici
dell'Abruzzo;
  Considerato  che  con  nota  del 9 febbraio 2005, prot. n. 2381, la
Soprintendenza   per   i  beni  architettonici  e  per  il  paesaggio
dell'Abruzzo  ha  trasmesso la comunicazione dell'avvenuta affissione
all'Albo  pretorio  del  Comune di L'Aquila in data 23 settembre 2004
nonche'  copia  degli  avvisi  pubblicati in data 6 novembre 2004 sul
quotidiano  nazionale  «la  Repubblica» e sui quotidiani a diffusione
regionale «Il Centro» e «L'Indipendente»;
  Viste le osservazioni pervenute da parte della Regione Abruzzo, del
Comune   di  L'Aquila,  dell'Associazione  Italia  Nostra-Sezione  di
L'Aquila e della Societa' Basileus 1 s.r.l.;
  Viste  le controdeduzioni della citata Soprintendenza alle suddette
osservazioni  ed,  in particolare la nota n. 6649 del 18 aprile 2005,
con  la  quale la Soprintendenza, nel controdedurre alle osservazioni
della  Societa' Basileus 1 s.r.l. ha chiarito che: (................)
l'area  interessata  dalla  proposta  di  vincolo  ha caratteristiche
ambientali    omogenee    comprendendo    nella    stessa   emergenze
architettoniche  ed  archeologiche, gli edifici «incongrui» esistenti
nell'area  in  questione,  con  interventi  di mitigazione ambientale
quali piantumazioni appropriate, creazione di quinte arboree e con il
mantenimento   dei   piano   e   dei  livelli  attuali  mitigati  con
rivestimenti  vegetali, possono coesistere con l'ambiente circostante
con  l'obbligo del mantenimento degli attuali' "coni visivi" verso le
emergenze     limitrofe     significative     sotto     il    profilo
storico-ambientale.  La  delimitazione dell'area da tutelare ha preso
in   considerazione   elementi   certi   planinietricamente  (strade,
sentieri,  mulattiere  e  corsi  d'acqua individuabili sull'I.G.M). I
contenuti  della proposta del vincolo in questione corrispondono alle
indicazioni dettate dal Comitato di settore per i beni ambientali con
parere espresso nel verbale 116 e 132».
  Considerato  che  la Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici  con  relazione tecnica prot. n. ST/24629 del 29 luglio
2005,  ha espresso il seguente parere: (..............) la zona delle
«Pagliare  di  Sassa»,  meritevole  del  riconoscimento  di  notevole
interesse  pubblico  oggetto  della  richiesta, fa parte di un ambito
territoriale  di notevole importanza paesaggistica, interessato anche
da  rilevanti  testimonianze  storiche  e  culturali.  L'area risulta
caratterizzata   dal   naturale  e  straordinario  paesaggio  «tipico
dell'Abruzzo  Aquilano»,  in cui e' ben inserito il borgo di Pagliare
di  Sassa.  Si  tratta di un piccolo centro antico di notevole pregio
sorto,  intorno  al  XII secolo, sulle pendici di un colle esposto ad
oriente,  ed  in  posizione  elevata,  in  un'area a nord-ovest della
citta'  di  L'Aquila, lungo la confluenza del percorso di due antichi
tratturi,  tuttora  presenti, che scendono uno da Lucoli e l'altro da
Poggio  S. Maria.  L'articolazione del tessuto urbano, caratterizzato
da una sapiente collocazione degli edifici, costituiti per lo piu' da
palazzetti   di  buona  qualita'  architettonica  e  costruttiva,  si
presenta  particolarmente  ricca,articolata  com'e'  attorno  ad  una
direttrice  principale  da  cui  si dipartono piccole viuzze che ogni
tanto  si allargano a formare spazi di relazione e piccole piazzette:
spazi  caratterizzati da arcate, ballatoi d'angolo e passaggi coperti
che  si aprono su cortiletti interni e che rappresentano gli elementi
caratterizzanti   del   perimetro  storico,  rimasto  sostanzialmente
immutato  nel  tempo.  L'area  di  «Pagliare  di  Sassa»  costituisce
altresi'  un  interessante sito paleontologico, all'interno del quale
sono  stati rinvenuti alcuni resti di mammiferi quaternari, custoditi
nel  locale  museo  di  storia  naturale  del convento di S. Giuliano
all'Aquila.  Anche recentemente si sono avuti nella zona rinvenimenti
fossili,   attualmente  conservati  presso  la  facolta'  di  scienze
dell'Universita'  di L'Aquila, a Coppito. Le bellezze panoramiche che
inglobano  e  circondano  l'antico  borgo  medioevale  e le emergenze
culturali ed ambientali presenti costituiscono quadri naturali e coni
visivi di rara bellezza, da cui e' possibile godere sia del contrasto
di  forme  e  colori,  fra  il costruito e opacizzato dal tempo ed il
verde,  il  rosso  bruno,  il grigio (a seconda della stagione) degli
elementi  naturali,  sia  dei  sinuosi  percorsi  alberati  da cui il
paesaggio  si  apre  in  ampie  e profonde prospettive in cui forme e
colori   si  stemperano  in  lontananza,  altrove,  dove  la  collina
racchiusa  da  bosco  e  prateria  delimita  un  mondo serrato tra le
tonalita'  dei  verdi  e  dei  bruni, le cui rilevanze paesaggistiche
costituisco  quadri  naturali.  di  non  comune  bellezza. Tutto cio'
premesso  (................)  ritiene di poter condividere l'esigenza
di  apposizione  di  vincolo  cosi'  come  richiesto  dalla  suddetta
Soprintendenza e deciso dal Comitato di Settore in ultimo con verbale
n.  133  del 23 giugno 2004, in quanto e' soprattutto attraverso tale
strumento  di  tutela,  posto  a  salvaguardia  delle caratteristiche
ambientali  da  esso  dichiarate che e' possibile conservare l'ambito
territoriale di «Pagliare di Sassa», fusione tra natura, architettura
e  storia,  costituente  un bene paesistico ambientale di eccezionale
interesse   del   quale   ne   vanno   preservate   e   tutelate   le
caratteristiche, le prospettive e le vedute d'insieme, sia attraverso
le  opere  di  mnitigazione  e o di compensazione, da attuarsi per il
gia'  costruito,  sia  attraverso  il  mantenimento dei «coni visivi»
ancora esistenti, verso le emergenze culturali e ambientali limitrofe
all'area ed esistenti nell'area. A tal fine dovra' essere valutata la
compatibilita', con gli obiettivi posti dal vincolo. di ogni modifica
successiva  allo  stato  dei  luoghi  che  lo  stesso vincolo intende
tutelare (...........)»;
  Considerato  che,  da  quanto  sopra esposto, appare indispensabile
sottoporre  a  vincolo,  ai  sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004  n.  42,  parte  terza,  l'area  sopra  descritta,  al  fine  di
garantirne  la  conservazione  e  di  preservarla  da  interventi che
potrebbero     comprometteme     irreparabilmente     le    pregevoli
caratteristiche paesaggistico-ambientali;
  Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
Regione   o   all'Ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi  degli articoli 146, 147 e 159 del predetto
decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi
lo  stato  dei  luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente
dalle citate disposizioni;
                              Decreta:
  La  zona  corrispondente  all'ambito  territoriale  di «Pagliare di
Sassa»,  in  Comune  di  L'Aquila,  cosi' come sopra perimetrata, nei
limiti   sopradescritti   e   indicati   nell'allegata   planimetria,
depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte
integrante  del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse
pubblico  ai  sensi  dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni
contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.
  La  Soprintendenza  per  i  beni  Architettonici e per il Paesaggio
dell'Abruzzo   provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga  affissa  ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  140,  comma  4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357,
all'albo  del Comune di L'Aquila e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici del suddetto comune.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla
legge  21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario
al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e
centoventi  giorni  dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.
    Roma, 5 dicembre 2005
                                        Il direttore generale: Cecchi