IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396   con   il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154  che,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,  della legge n. 94 del
3 aprile   1997,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Vista   la   legge  27 novembre  1960  n.  1397,  istitutiva  della
Federazione   nazionale   delle   Casse   mutue  di  malattia  per  i
commercianti;
  Vista  la  legge 29 giugno 1977 n. 349 con la quale, la Cassa mutua
di  malattia  esercenti  attivita'  di  commercio di Messina e' stata
soppressa;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione  liquidatoria del citato ente e' rappresentato dal debito in
contestazione  per  un  importo stimato in via approssimativa in Euro
12.000,00  nei confronti dell'I.N.P.S. per l'indennita' di anzianita'
maturata   da   tre   ex  dipendenti  della  Cassa  mutua  transitati
all'I.N.P.S.
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
della  Cassa  mutua  di  malattia esercenti attivita' di commercio di
Messina,  occorre  far  ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis
della  citata  legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito, per
complessivi  Euro  12.000,00,  dalla  Cassa mutua di malattia per gli
esercenti   attivita'   di  commercio  di  Messina  alla  Federazione
nazionale casse mutue dei commercianti in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  debito  di cui alle premesse per complessivi Euro 12.000,00 nei
confronti  dell'I.N.P.S.  e'  trasferito, ai sensi e con le modalita'
dettate  dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla
Cassa  mutua  di malattia esercenti attivita' di commercio di Messina
in  liquidazione  alla Federazione nazionale casse mutue commercianti
in liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 13 dicembre 2005

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio