IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (l'I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154  che,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,  della legge n. 94 del
3 aprile   1997,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice  politico  e  di quello amministrativo, emanata dal Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in data
12 maggio 1999;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista   la  legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  istituiva  della
Federazione   nazionale   delle   Casse   mutue  di  malattia  per  i
commercianti;
  Vista la legge 29 giugno 1977, n. 340, con la quale, la Cassa mutua
di  malattia  esercenti  attivita'  di  commercio  di Modena e' stata
soppressa;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione  liquidatoria  del citato ente sono rappresentate dal debito
in contestazione per un importo stimato in via approssimativa in Euro
9.000,00  nei  confronti dell'I.N.P.S. per l'indennita' di anzianita'
maturata  da  n.  3.  ex  dipendenti  della  Cassa  mutua  transitati
all'I.N.P.S.;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
della  Cassa  mutua  di  malattia esercenti attivita' di commercio di
Modena,  occorre  far  ricorso  alla procedura di cui all'art. 13-bis
della  citata  legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto debito, per
complessivi  Euro  9.000,00,  dalla  Cassa  mutua di malattia per gli
esercenti attivita' di commercio di Modena alla Federazione nazionale
Casse mutue dei commercianti in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  debito  di  cui alle premesse per complessivi Euro 9.000,00 nei
confronti  dell'I.N.P.S.  e'  trasferito, ai sensi e con le modalita'
dettate  dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla
Cassa mutua di malattia esercenti attivita' di commercio di Modena in
liquidazione  alla  Federazione nazionale Casse mutue commercianti in
liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 15 dicembre 2005

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio