IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista  la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art.
7,  che  ha  previsto  la possibilita' di costituire, per il pubblico
impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  53,  che disciplina le
incompatibilita' per i dipendenti pubblici;
  Visto  l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  in  materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico
impiego;
  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori
norme  nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n.
662/1996,  il  comma  58-bis  che  demanda ad un decreto del Ministro
competente,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la
determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con
i  compiti  istituzionali,  sono  comunque non consentite ai pubblici
dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa  non  superiore  al  cinquanta per cento di quella a tempo
pieno;
  Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art.
39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati
i  decreti  di  cui al predetto comma 58-bis della legge n. 662/1996,
determinando,  in  mancanza  dei  decreti  stessi,  la disciplina del
rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attivita' che il
dipendente  intende  esercitare  sia  in  contrasto con quella svolta
presso l'amministrazione di appartenenza;
  Vista  la  legge  25 novembre  2003,  n.  339, concernente norme in
materia  di  incompatibilita'  dell'esercizio  della  professione  di
avvocato;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto
Ministeri  1998-2001, e, in particolare, l'art. 21, che disciplina il
rapporto di lavoro a tempo parziale;
  Ravvisata  l'esigenza  di  individuare  e  specificare le attivita'
lavorative   autonome  o  subordinate,  interferenti  con  i  compiti
istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai
dipendenti  del  Ministero  stesso  con  rapporti  di  lavoro a tempo
parziale  con  prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Tutti  i  dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di
lavoro  a  tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno non possono esercitare
attivita'  di  lavoro  autonomo,  subordinato  o  di  consulenza  che
confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attivita'
di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.