IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  I.C.Q.  -  Istituto  Calabria Qualita' Srl con
decreto del 7 giugno 2002, e stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di  Calabria», allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di
Calabria»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 7 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
I.C.Q.  -  Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via E.
De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di Calabria»
registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del
20 gennaio   1998,   gia'  prorogata  con  decreti  3 maggio  2005  e
1° settembre  2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 2 gennaio 2006.