IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con decreto del 7 giugno 2002, e stata prorogata fino al 2 gennaio 2006; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.