IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Conati Alessio, nato a Verona (Italia) il 15 dicembre 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico in Ingegneria civile elettromeccanica, conseguito presso la Universita' di Liegi nel giugno 2000; Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata»; Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia la formazione accademica e professionale richiesta in Italia ai fini dell'esercizio della professione di «ingegnere» - sezione A settore civile ambientale, e che tale difformita' non sia colmabile con l'applicazione di misure compensative; Considerato altresi' che detta formazione sia piu' adeguata ai fini dell'iscrizione alla sezione A - settore industriale dell'albo italiano, pur presentando lacune rispetto a quella richiesta in Italia, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 14 dicembre 2004 e 20 settembre 2005; Visto il parere scritto del rappresentante di categoria; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Decreta: Art. 1. Al sig. Conati Alessio, nato a Verona (Italia) il 15 dicembre 1974, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.