IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Conati Alessio, nato a Verona (Italia) il
15 dicembre  1974,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo n.
277/2003,  il  riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  settore civile ambientale,
l'esercizio in Italia della professione;
  Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico in Ingegneria
civile  elettromeccanica,  conseguito  presso la Universita' di Liegi
nel giugno 2000;
  Ritenuto  che  in questa formazione sia riscontrabile il concetto -
introdotto  dall'art.  1  della direttiva 2001/19/CE - di «formazione
regolamentata»;
  Ritenuto  peraltro  che  il  richiedente  non  abbia  la formazione
accademica e professionale richiesta in Italia ai fini dell'esercizio
della   professione   di  «ingegnere»  -  sezione  A  settore  civile
ambientale,   e   che   tale   difformita'   non  sia  colmabile  con
l'applicazione di misure compensative;
  Considerato altresi' che detta formazione sia piu' adeguata ai fini
dell'iscrizione  alla  sezione  A  -  settore  industriale  dell'albo
italiano,  pur  presentando  lacune  rispetto  a  quella richiesta in
Italia, per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della esperienza maturata;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi sei;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 14 dicembre 2004 e 20 settembre 2005;
  Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al sig. Conati Alessio, nato a Verona (Italia) il 15 dicembre 1974,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri -
sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.