L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'  degli organi amministrativi e direttivi ai fini del
rilascio     dell'autorizzazione     all'esercizio     dell'attivita'
assicurativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  nei rami danni e vita rilasciate a Riunione Adriatica
di  Sicurta'  S.p.a.,  o,  in  breve, Ras S.p.a., con sede in Milano,
corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  l'istanza del 27 ottobre 2005, integrata l'11 novembre 2005,
con  la  quale Ras Italia S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n.
23,  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad  esercitare l'attivita'
assicurativa  e riassicurativa nei rami vita di cui al punto A) della
tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista   l'istanza  dell'11 novembre  2005  con  la  quale  Riunione
Adriatica  di  Sicurta'  S.p.a.,  o,  in breve, Ras S.p.a. ha chiesto
l'approvazione  del  conferimento,  mediante  scorporo, del complesso
aziendale  relativo  all'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei
rami vita e danni, con le connesse attivita' strumentali, a favore di
Ras Italia S.p.a;
  Vista la delibera del 14 novembre 2005 con la quale il consiglio di
amministrazione di Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a. o, in breve,
Ras  S.p.a.  ha  approvato  il  conferimento, a favore della societa'
interamente  partecipata  Ras  Italia S.p.a., del complesso aziendale
relativo  all'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e
danni,   con   le  connesse  attivita'  strumentali,  avente  effetti
civilistici, contabili e fiscali dal 1° gennaio 2006;
  Vista  la  delibera  del  16 novembre 2005 con la quale l'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  di  Ras  Italia  S.p.a. ha approvato
l'aumento  del  capitale  sociale  mediante conferimento del predetto
complesso  aziendale  da  parte del socio unico Riunione Adriatica di
Sicurta' S.p.a. o, in breve, Ras S.p.a., e le nuove norme statutarie,
ivi  compresa  la  modifica,  con  effetto dal 1° gennaio 2006, della
denominazione  sociale in Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a. o, in
breve, Ras S.p.a.;
  Vista  la  documentazione  allegata  alle  predette  istanze  ed  i
successivi documenti integrativi;
  Preso atto dell'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, in
data  6 dicembre  2005,  della  delibera dell'assemblea straordinaria
degli azionisti di Ras Italia tenutasi il 16 novembre 2005;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentata  da  Ras Italia S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso
indicate  negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 174, e che le norme statutarie della societa' sono conformi
alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Accertato che Ras Italia S.p.a. dispone del margine di solvibilita'
necessario, tenuto conto del conferimento;
  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione     delle     modifiche    statutarie    finalizzate
all'operazione di conferimento;
  Considerato   che   l'operazione  di  conferimento  e  le  relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma
1,  lettera  f)  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 174 ed
all'art.  65,  comma  1,  lettera f) del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  175,  per dichiarare la decadenza di Riunione Adriatica di
Sicurta'   S.p.a.   o,  in  breve,  Ras  S.p.a.,  dall'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami
vita e danni;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 21 dicembre 2005;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Ras Italia S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare
l'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nei rami vita di cui al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174,  e ne e' approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4,
del decreto legislativo n. 174/1995.