IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n.  230 recante «Nuove norme in
materia  di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma
2-quater,  che  demanda  al  Presidente del Consiglio dei Ministri la
determinazione  annuale  della consistenza massima degli obiettori di
coscienza  da  avviare  in servizio nonche' degli aspetti applicativi
delle   condizioni  per  la  concessione  delle  dispense  e  per  il
collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo
(LISAAC);
  Vista  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64  recante «Istituzione del
servizio  civile  nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che
demanda  al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione -
con  decreto  da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della
legge  8 luglio 1998, n. 230, - della consistenza del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio civile, nel periodo transitorio di cui
all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle
disponibilita'  finanziarie  del  fondo  nazionale  per  il  servizio
civile;
  Visto  altresi'  l'art.  9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64
che  definisce  le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio
civile all'estero;
  Visto   il  decreto  legislativo  5  aprile  2002,  n.  77  recante
«Disciplina  del  servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge  6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il
fondo nazionale per il servizio civile;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2
ottobre  2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
6 marzo  2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo
trattamento  giuridico  ed  economico  ed  al  connesso  programma di
verifiche»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  giugno  2005  con  il  quale  il  Ministro  per i rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
febbraio   2005   recante   «Determinazione,  per  l'anno  2005,  del
contingente   di  giovani  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale   e   ulteriori  disposizioni  in  materia  di  trattamento
giuridico  ed  economico  dei  volontari  impegnati  in  attivita' di
servizio  civile,  nonche'  di concessione del beneficio della LISAAC
(licenza   illimitata  senza  assegno  in  attesa  di  congedo)  agli
obiettori di coscienza»;
  Considerato  che,  nel  corso  dell'anno 2005, si e' verificato uno
slittamento  nel  piano  delle partenze del contingente dei volontari
ammessi  a  prestare  servizio  civile  in  Italia, rispetto a quanto
previsto nella programmazione;
  Rilevato che il rinvio delle partenze ha determinato un'economia di
spesa  in  conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato,
nell'anno 2005, dai volontari avviati e che un'ulteriore economia e',
altresi',  derivata  dal  minor  numero di progetti presentati per il
servizio  civile  all'estero  e  dal  conseguente impiego di un minor
numero  di  volontari  rispetto  a  quanto programmato all'inizio del
medesimo anno;
  Tenuto   conto   che  nell'anno  in  corso  si  e'  registrata  una
percentuale  di  copertura di posti messi a bando nelle selezioni dei
volontari superiore a quella prevista;
  Ravvisata   l'esigenza   di   incrementare,  per  l'anno  2005,  il
contingente  dei  volontari  da  impiegare  in Italia in attivita' di
servizio civile nazionale al fine di impegnare le risorse stanziate;
  Considerato che l'aumento del contingente trova integrale copertura
nella dotazione finanziaria, stanziata nell'anno 2005, per i relativi
capitoli di spesa;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Variazione  del  contingente  di volontari ammessi al servizio civile
                              nazionale

  1. Il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attivita'
di  servizio  civile, definito per l'anno 2005 all'art. 1 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  febbraio 2005, e'
aumentato di 3.100 unita'.
  2.   Il  contingente  dei  volontari  da  impiegare  all'estero  in
attivita' di servizio civile, definito per l'anno 2005 all'articolo 1
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23 febbraio
2005, e' ridotto di 100 unita'.