IL CONSIGLIO

  Vista  la legge 11 febbario 1994, n. 109, istitutiva dell'Autorita'
per  la  vigilanza  sui lavori pubblici, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visti   i  regolamenti  sul  funzionamento  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui lavori pubblici, approvati nell'adunanza del 16 gennaio
2003
  Vista   la   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  ed  in  particolare
l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto
di  accesso  si  esercita  mediante  esame ed estrazione di copia dei
documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con i limiti indicati dalla
presente  legge.  L'esame  dei  documenti e' gratuito. Il rilascio di
copia  e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti
di ricerca e di visura»;
  Vista   la   propria  deliberazione  del  31 agosto  2000,  recante
Regolamento  concernente le categorie di documenti formati o comunque
rientranti    nella    disponibilita'    dell'Autorita',    sottratti
all'accesso»,    in    particolare    l'articolo 5   della   medesima
deliberazione  che, al comma 4, stabilisce che `l'estrazione di copie
di documenti e' sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi
di  riproduzione  mediante  applicazione sulla richiesta di marche da
bollo, soggette ad annullamento da parte dell'Ufficio»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 27 giugno
1992, n. 352;
  Vista  la  legge  del  28 dicembre  2001, n. 448, ed in particolare
l'articolo 29,   comma   2,   della   stessa,   che   consente   alle
amministrazioni  pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese
da  parte  degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del
finanziamento a carico del bilancio statale;
  Considerata  l'entita'  degli  stanziamenti  autorizzati per l'anno
2005  a  favore  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici
dalla  legge  30 dicembre  2004,  n.  311  e,  in  particolare, dalla
«tabella  C» della predetta legge, che prevede una notevole riduzione
rispetto  al  finanziamento  erogato a favore dell'Autorita' medesima
nell'anno 2004;
  Ritenuto  opportuno  che  l'Autorita' provveda, in attuazione e nel
rispetto  dei  principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate,
anche  al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad
individuare  i  costi di riproduzione, nonche' i diritti di ricerca e
visura  relativi  alle  richieste  di accesso ai documenti in proprio
possesso;
  Ritenuto   di   quantificare   i   diritti   di   ricerca   di  cui
all'articolo 25,  comma  1,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla
base  del costo di due dipendenti dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici (ex livello B1 ed ex livello B3) per trenta minuti di
lavoro  calcolato  in  base alla retribuzione totale loda, e che tale
importo  e'  aggiornato  automaticamente  in funzione delle effettive
retribuzioni  dei  dipendenti  dell'Autorita',  senza  necessita'  di
ulteriori deliberazioni;
  Viste le proposte dei competenti Uffici e Servizi dell'Autorita';
  Nell'adunanza del 10 novembre 2005;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  4 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Autorita'
per  la  vigilanza sui lavori pubblici del 31 agosto 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12 ottobre  2000,  e' sostituito dal
seguente:
    1. « L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella
misura  di  Euro 0,25  a pagina per riproduzioni fotostatiche formato
UNI  A4  e  nella  misura  di  Euro 0,50  a  pagina  per riproduzioni
fotostatiche formato UNI A3.
    2.  Per  gli  importi  inferiori  a Euro 0,50 non e' dovuto alcun
rimborso.  Al  di  sopra  di  tale importo, deve essere effettuata la
riscossione  dell'intera  cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso,
non  e'  consentito  frazionare  la  richiesta di copie relative agli
stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
    3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del
richiedente.
    4.  La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale
A.R.  o  altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste
italiane  o  altra  societa' di spedizioni e consegna. Il richiedente
provvedera' al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese
di spedizione piu' i costi di rimborso fotocopie).
    5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base
ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.
    6.  Nel  caso  di  richiesta  di  copie di documenti in bollo, al
pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente,
fornendo  direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da
bollo.  Resta  salvo  il  diverso regime fiscale previsto da speciali
disposizioni di legge.
    7.   E'   prevista  la  possibilita'  di  inoltro  tramite  posta
elettronica  dei  documenti  per  i  quali l'Amministrazione -ha gia'
provveduto   ad   effettuare  archiviazione  ottica  in  formato  non
modificabile.
    8.  Per  la  spedizione  tramite  posta  elettronica i costi sono
determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.
    9.   Le   somme   relative  ai  precedenti  commi  devono  essere
corrisposte  mediante  versamento sul c/c postale n. 871012 intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilita'
speciale  n.  1493  - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».