IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126771, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da Euro 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», millesimo 2006; Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete; Considerata la opportunita' di riservare parte del contingente al mercato estero; Decreta: Art. 1. Le monete d'oro da Euro 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 gennaio 2006.