IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinatecon provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti: 1) Sisal S.p.a.; 2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi; 3) Snai S.p.a.; Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE; Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005; Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0077632 del 14 dicembre 2005; Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0078248 del 16 dicembre 2005; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale» prot. n. 2005/4637/giochi/sco; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» prot. n. 2005/10500/giochi/sco; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale» prot. n. 2005/10504/giochi/sco; Considerata l'opportunita' di utilizzare, tra le modalita' di accesso al gioco, almeno una schedina che abbia caratteristiche tecniche e di riconoscibilita' comuni a tutti gli operatori abilitati alla raccolta delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»; Dispone: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonche' i contenuti delle ricevute di partecipazione.