IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                                 ed

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA 'CULTURALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410 (nel seguito
indicato  come  il  «Decreto-legge  n.  351»),  recante  disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  del  Decreto-legge n. 351 (nel
seguito  indicato  come  l'«Art.  4»)  in forza del quale il Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  promuovere  la
costituzione  di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo  o  trasferendo  mediante  uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
(nel  seguito indicati come i «Decreti») beni immobili ad uso diverso
da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento di cui al comma 1 dell'art. 4;
  Visto  il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi
del  quale,  per  quanto  concerne  i  beni immobili di enti pubblici
soggetti  a  vigilanza  di  altro  Ministero,  i decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottati  di  concerto con il
Ministro  vigilante  e,  per i beni dello Stato di particolare valore
artistico  e  storico,  i  decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  adottati  di  concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
  Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35,  ai  sensi  del  quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni
immobili degli enti previdenziali pubblici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
20 ottobre 2004, con il quale e' stata promossa la costituzione di un
fondo  di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»),
gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»).;
  Considerato  che  in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla
Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo Immobiliare
Patrimonio Uno» gestito dalla SGR;
  Visti  i  decreti  dirigenziali  emanati,  ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge  n.  351,  in  corso di pubblicazione, dall'Agenzia del
demanio  (nel  seguito  indicati  come  i  «Decreti  dell'Agenzia del
demanio»),  che  individuano  i  beni appartenenti allo Stato ed agli
enti  pubblici  non  territoriali  ivi indicati (nel seguito indicati
come gli «Enti Titolari»);
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze
con  il  quale  sono  stati  regolati  alcuni  aspetti  afferenti  la
complessiva  operazione  di  iniziale  alimentazione  al  Fondo,  ivi
incluso  il  contratto di locazione, l'assegnazione degli immobili ai
soggetti  che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni
derivanti dalle locazioni in essere concernenti gli immobili stessi e
le  dichiarazioni  e  impegni  che il Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  rilasciare (nel seguito indicato come il
«Decreto Operazione»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in data odierna di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»), con il
quale  sono  stati  trasferiti  al  Fondo i beni immobili dello Stato
indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicati come gli
«Immobili Apportati»);
  Considerato    che   nel   patrimonio   del   Fondo   confluiranno,
conformemente  a  quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo
termini   e   condizioni  che  saranno  concordati  tra  il  Fondo  e
l'alienante    altri   immobili   gia'   trasferiti   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di
quanto  disposto  dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
nella  legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte
del  medesimo  con  decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  in  data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati gli «Immobili
CONI»);
  Considerato  che  con  il presente decreto si intendono tra l'altro
trasferire i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce
parte integrante del decreto medesimo, per i quali e' obbligatoria la
verifica   della   sussistenza   dell'interesse  artistico,  storico,
archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni
in  materia  di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito
«interesse  culturale»),  da  effettuarsi  da  parte delle competenti
Direzioni   regionali  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Considerata  quindi  la  necessita'  di  procedere, con il presente
provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e
la  valorizzazione  di  tali  beni,  nonche' il corretto espletamento
delle relative procedure di alienazione e di prelazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Gli  immobili  individuati  dai decreti dell'Agenzia del demanio di
cui alle premesse, indicati negli Allegati 1 e 2 parte integrante del
presente  decreto  (nel seguito gli «Immobili Trasferiti») passano al
patrimonio disponibile dello Stato.
  In  applicazione  dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo
art.  5,  sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla
pubblicazione   in  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  gli
immobili  Trasferiti, con esclusione delle unita' ad uso residenziale
eventualmente comprese in tali immobili, che costituiranno patrimonio
del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.
  Gli  Immobili  Trasferiti  si  intendono  comprendenti  anche degli
accessori   e  delle  pertinenze  ad  essi  relativi,  ancorche'  non
espressamente  individuati  nei  decreti dell'Agenzia del demanio. Ai
sensi  dell'art.  3,  comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in
occasione   degli   atti  di  rivendita  degli  Immobili  Trasferiti,
provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e
catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.