IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ed IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA 'CULTURALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 4 del Decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (nel seguito indicati come i «Decreti») beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 dell'art. 4; Visto il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 ai sensi del quale, per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante e, per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto l'art. 2, comma 4-decies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ai sensi del quale l'art. 4 si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2004, con il quale e' stata promossa la costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), gia' istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi Immobiliari SGR S.p.A. (la «SGR»).; Considerato che in data 19 dicembre 2005 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «Fondo Immobiliare Patrimonio Uno» gestito dalla SGR; Visti i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, in corso di pubblicazione, dall'Agenzia del demanio (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti Titolari»); Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono stati regolati alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di iniziale alimentazione al Fondo, ivi incluso il contratto di locazione, l'assegnazione degli immobili ai soggetti che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dalle locazioni in essere concernenti gli immobili stessi e le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data odierna di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (nel seguito indicato come il «Decreto di Apporto»), con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili dello Stato indicati negli allegati a tale decreto (nel seguito indicati come gli «Immobili Apportati»); Considerato che nel patrimonio del Fondo confluiranno, conformemente a quanto previsto dal regolamento del Fondo e secondo termini e condizioni che saranno concordati tra il Fondo e l'alienante altri immobili gia' trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONI Servizi S.p.A. per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e, mediante conferimento da parte del medesimo con decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2005 (nel seguito indicati gli «Immobili CONI»); Considerato che con il presente decreto si intendono tra l'altro trasferire i beni immobili indicati nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del decreto medesimo, per i quali e' obbligatoria la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di seguito «interesse culturale»), da effettuarsi da parte delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Considerata quindi la necessita' di procedere, con il presente provvedimento, ad impartire disposizioni che garantiscano la tutela e la valorizzazione di tali beni, nonche' il corretto espletamento delle relative procedure di alienazione e di prelazione; Decreta: Art. 1. Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio di cui alle premesse, indicati negli Allegati 1 e 2 parte integrante del presente decreto (nel seguito gli «Immobili Trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato. In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 5, sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, gli immobili Trasferiti, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR. Gli Immobili Trasferiti si intendono comprendenti anche degli accessori e delle pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli Immobili Trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.