IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1. Definizioni.
  1.1 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento alle regole
tecniche  che  disciplinano  la  riproduzione  e la conservazione dei
documenti  informatici,  nonche'  della  firma elettronica, si rinvia
alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla  deliberazione  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  del  19 febbraio  2004, n. 11 e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  1.2  Ai fini del presente provvedimento, con riferimento al sistema
della  posta  elettronica certificata (PEC), si rinvia al decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 febbraio  2005, n. 68 e alle regole
tecniche di attuazione di cui al decreto 2 novembre 2005.
  1.3  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  con  riferimento alla
crittografia e alla marca temporale, si rinvia all'art. 10, commi 2 e
3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  come  modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio
2002,  n.  10,  nonche'  all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  1.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica  del  29 settembre 1973, n. 605, per «qualsiasi rapporto o
qualsiasi  operazione  di natura finanziaria» si intende l'elenco dei
rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegate 1 e 2 al
presente provvedimento.
  2.  Soggetti  obbligati  alle  richieste  e  alle  risposte  in via
telematica.
  2.1  A  decorrere  dal  1° marzo  2006, le richieste e le risposte,
previste  dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e dall'art. 51, quarto comma,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono effettuate, rispettivamente dagli organi preposti al controllo e
dagli  operatori  finanziari,  indicati  nell'art.  32,  primo comma,
numero  7),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, e nell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633,
esclusivamente  in  via  telematica  secondo  le  regole  tecniche di
seguito specificate.
  3. Formato e contenuto delle richieste.
  3.1  Le richieste, formate secondo lo schema XML allegato numero 4,
sono  firmate  digitalmente  dal  responsabile  di  uno  degli organi
preposti al controllo e crittografate, nonche' marcate temporalmente.
  4. Formato e contenuto delle risposte.
  4.1  Le  risposte,  formate  sulla  base  dello schema XML allegato
numero  4, compilato in tutte le sue parti, sono firmate digitalmente
dal  responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile
della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste di cui al punto
3.1, e crittografate, nonche' marcate temporalmente.
  4.2  Le  risposte  possono  contenere documenti allegati in formato
digitale.  In  tal  caso  gli  allegati hanno la caratteristica di un
documento  statico  non  modificabile, sono privi di elementi attivi,
tra  cui  macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf,
.jpg, .gif, .tiff.
  4.3   E'  consentito  l'utilizzo  del  formato  compresso  .zip,  a
condizione  che  contenga  file  con  le caratteristiche indicate nel
precedente punto 4.2.
  5. Modalita' di trasmissione delle richieste e delle risposte.
  5.1  Le  richieste  e  le  risposte  sono effettuate utilizzando il
sistema di posta elettronica certificata.
  6.  Obbligo  di  acquisizione  della  casella  di posta elettronica
certificata.
  6.1  I  soggetti indicati nel punto 2.1 si dotano di una casella di
posta  elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di
uno   dei  gestori  inclusi  nell'elenco  pubblico  disciplinato  dal
medesimo art. 14.
  6.2  A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli stessi soggetti comunicano
all'Agenzia  delle Entrate, entro il termine del 28 febbraio 2006, il
proprio  indirizzo  di posta elettronica certificata, ottenuto con le
modalita'  di  cui  al  precedente  punto  6.1,  insieme  alle  altre
informazioni  previste  dal  successivo  punto  7.2,  utilizzando  il
servizio  Entratel o il servizio Internet, secondo quanto specificato
nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
nel  decreto  31 luglio  1998 e successive modificazioni, nonche' nei
relativi   allegati.   La  comunicazione  e'  effettuata  secondo  il
tracciato di cui all'allegato n. 5.
  6.3  L'Agenzia  delle  Entrate  provvede ad inserire l'indirizzo di
posta  elettronica  certificata  e le altre informazioni nel registro
generale  degli  indirizzi  elettronici previsto dal successivo punto
7.1.
  6.4  I  medesimi  soggetti  comunicano  con  le  stesse  modalita',
previste  dal  precedente punto 6.2, ogni modifica intervenuta in una
delle informazioni previste dal successivo punto 7.2 entro il termine
di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
  6.5  La comunicazione di cui al punto 6.4 ha effetto dal trentesimo
giorno successivo alla data della stessa.
  6.6  Le  richieste  di  cui  al  punto  2.1  si  intendono comunque
regolarmente  trasmesse,  sulla  base delle informazioni presenti nel
registro  degli  indirizzi  elettronici,  nel caso in cui la modifica
delle  predette informazioni non sia comunicata nel termine di cui al
punto 6.4.
  7. Registro degli indirizzi elettronici.
  7.1  Il  registro  degli indirizzi elettronici contiene l'elenco di
tutte  le caselle di posta elettronica certificata, attivate ai sensi
del presente provvedimento, nonche' le altre informazioni elencate al
successivo punto 7.2.
  7.2 Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le
seguenti informazioni:
    a) codice fiscale dell'operatore finanziario;
    b) denominazione dell'operatore finanziario;
    c) tipo/categoria dell'operatore finanziario;
    d) sede legale dell'operatore finanziario;
    e) codice  fiscale  e  dati  anagrafici  del  responsabile  degli
operatori   finanziari   indicati   nel   punto   2.1   del  presente
provvedimento;
    f) data   di   eventuale   variazione   dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata;
    g) certificato  qualificato  relativo  alla  firma  digitale  del
responsabile di cui alla lettera e);
    i) periodo di validita' del certificato qualificato.
  7.3  Il  registro  degli  indirizzi elettronici e' reso disponibile
agli  altri  organi  preposti  al  controllo,  di cui all'art. 32 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  all'art.  51  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
  8. Trattamento dei dati.
  8.1  I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza della normativa
in  materia  di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione
dei   dati   personali  tramite  la  procedura  di  cui  al  presente
provvedimento,  sono  utilizzati  per  il  controllo e la valutazione
della capacita' contributiva dei singoli contribuenti, assicurando il
rispetto  dei diritti e delle liberta' fondamentali e sono conservati
nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti.
  9. Sicurezza dei dati.
  9.1  La  sicurezza  nella  trasmissione  dei dati, tramite la posta
elettronica   certificata,   e'  garantita  dall'adozione  di  misure
riguardanti  il  controllo degli accessi al sistema e la crittografia
degli archivi.
  9.2   La   sicurezza   degli   archivi   del   sistema  informativo
dell'anagrafe  tributaria  e'  garantita  da  misure che prevedono un
sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie
di sicurezza degli stessi.
  10. Periodo transitorio.
  10.1  Per  i  dati  e  le  notizie  relativi  ai  movimenti  e alle
operazioni,  effettuati  antecedentemente alla data indicata al punto
2.1, le risposte possono essere trasmesse nei formati di cui al punto
4.2.
                            Motivazione.
  Il  presente  provvedimento  stabilisce  le  modalita' tecniche per
l'invio  delle  richieste  e  delle risposte in modalita' telematica,
dando attuazione a quanto previsto rispettivamente negli articoli 32,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600  e  51, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Con  il  sistema  di  posta  elettronica  certificata,  cosi'  come
stabilito  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica
11 febbraio  2005,  n.  68,  si  garantisce  il rispetto delle stesse
regole, previste per la comunicazione tramite raccomandata.
  Con  l'adozione  della firma elettronica, prevista dall'art. 21 del
decreto   legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   si  assicura  la
sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte.
  Il  formato  XML del tracciato, contenente le informazioni, oggetto
delle  richieste e delle risposte, consente di colloquiare facilmente
con gli operatori finanziari, mantenendo nel contempo la riservatezza
delle informazioni nella fase di trasmissione delle stesse.
  In  relazione  alla  trasmissione  dei  dati, le informazioni che i
soggetti  terzi  hanno  l'obbligo  di  comunicare sono utilizzate nel
rispetto  della  normativa in tema di protezione e sicurezza dei dati
personali.  In  particolare,  la riservatezza e l'integrita' dei dati
sono  garantite  da  un  procedimento  di  cifratura dell'archivio da
trasmettere  tramite  una  coppia  di  chiavi  «asimmetriche», la cui
chiave  pubblica  e'  utilizzata  per  la  cifratura  e la cui chiave
privata  e'  nota  solamente  al  soggetto  titolare, che ne consente
univocamente l'identificazione.
  In  relazione all'accesso ai dati, esso e' riservato e garantito da
password  che  ne  mantengono  traccia, esclusivamente agli operatori
incaricati  dei  controlli  nei  confronti  del  soggetto,  cui  sono
riferite le richieste e le risposte.
                       Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  b) Organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle Entrate
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  c) Disciplina normativa di riferimento
  Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
605.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
  Decreto  31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive  modificazioni  e  integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
  Decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
  Decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
  Deliberazione   dell'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita
dalla  deliberazione  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  del  19 febbraio  2004,  n. 11, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
  Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 31 dicembre 2004.
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
  Decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
  Decreto  ministeriale  2 novembre  2005,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2005
                                   Il Direttore dell'Agenzia: Ferrara