IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la  domanda  presentata  dall'Associazione  temporanea  tra
imprese  per  la presentazione e il riconoscimento del «Prosciutto di
Sauris  I.G.P.»  e dello «Speck di Sauris I.G.P.», con sede in Sauris
(Udine),  intesa  ad  ottenere  la  registrazione della denominazione
«Prosciutto  di  Sauris», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
n. 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 66927 del 30 novembre 2005 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale l'Associazione temporanea tra imprese
per  la  presentazione  e il riconoscimento del «Prosciutto di Sauris
I.G.P.»  e dello «Speck di Sauris I.G.P.», ha chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   indicazione   geografica   protetta,   ricadendo   la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Prosciutto
di  Sauris»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
temporanea  tra  imprese per la presentazione e il riconoscimento del
«Prosciutto  di  Sauris  I.G.P.»  e  dello  «Speck di Sauris I.G.P.»,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  «Prosciutto di Sauris», secondo il disciplinare
di  produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario
e allegato al presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Prosciutto di Sauris».