IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1855/2005 del
14 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  n. L 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea
ha   provveduto   alla  registrazione  della  indicazione  geografica
protetta  «Mela  Alto Adige o Südtiroler Apfel», prevista dall'art. 5
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  con  decreto ministeriale dell'11 aprile 2005 era
stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale alla
denominazione  «Mela  Alto  Adige  o  Südtiroler  Apfel» ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  535/97,  art. 1, paragrafo 2, che ha integrato
l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;
  Considerato   che  con  decreto  ministeriale  del  23 maggio  2005
l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini
n.   24   e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione   «Mela   Alto   Adige  o  Südtiroler  Apfel»  protetta
transitoriamente a livello nazionale;
  Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler
Apfelkconsortium,  con  sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la
quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita'
di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la societa' Check Fruit
Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24;
  Considerato  che  l'organismo Check Fruit Srl risulta gia' iscritto
nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP)
e  le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria,
appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza
dell'autorizzazione  concessa  all'organismo di controllo Check Fruit
Srl  ad  effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
«Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La validita' dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con
sede  in  Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo della indicazione
geografica  protetta  «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» e' fissata
in  un  periodo  di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di
entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005
del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  n.  L  297  del  15 novembre 2005, ad effettuare i controlli
sulla denominazione in parola.