IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 297 del 15 novembre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale dell'11 aprile 2005 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 23 maggio 2005 l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24 e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» protetta transitoriamente a livello nazionale; Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkconsortium, con sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24; Considerato che l'organismo Check Fruit Srl risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo Check Fruit Srl ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel»; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, al controllo della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 297 del 15 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.