IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g) e allegato VI, lettera
J)  che  disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1607/2000  della  Commissione del
24 luglio   2000   relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  relativo  ai  vini  di  qualita'  prodotti  in regione
determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative
agli esami analitici e organolettici;
  Visto  il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 210 del 10 settembre 2003,
concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici
e  dell'attivita' delle commissioni di degustazioni dei vini D.O.C.G.
e D.O.C.;
  Considerato  che  il  predetto decreto 25 luglio 2003, non fornisce
indicazioni  in  merito  alle  modalita'  con  le  quali scegliere il
laboratorio presso il quale effettuare le analisi chimico-fisiche;
  Visto   il  decreto  8 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  277  del 28 novembre 2005
concernente  la  scelta  del  laboratorio cui sottopone le partite di
vini  agli esami chimico-fisici ed organolettici previsti dal decreto
ministeriale 25 luglio 2003;
  Considerato  che  il  citato  decreto  8 novembre  2005  all'art. 1
prescrive  che  la  scelta  del laboratorio autorizzato dal Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali venga effettuata nell'ambito
della Regione interessata alla produzione;
  Ritenuto  che  tale  disposizione  costituisce una limitazione alla
possibilita'  per il produttore di scqgliere il laboratorio presso il
quale sottopone le partite di vino agli esami chimico-fisici previsti
dal decreto ministeriale 25 luglio 2003;
  Considerato  che i certificati di analisi nel settore viti-vinicolo
rilasciati  dai  laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche
agricole   e   forestali   hanno   efficacia  sull'intero  territorio
nazionale;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art.  1  del  decreto  8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 277 del 28 novembre 2005 e'
cosi'  modificato:  «la  scelta  del  laboratorio  cui  sottoporre le
partite  di  vini  per  gli esami chimico-fisici previsti dal decreto
ministeriale   25 luglio  2003,  e'  operata  dal  produttore  tra  i
laboratori  autorizzati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2005
                                      Il direttore generale: La Torre