IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
  Visto  l'art.  168  del  codice  della  strada che, ai commi 2 e 6,
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci
pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  l'art.  229  del  codice  della strada che delega i Ministri
della  Repubblica  a recepire, secondo le competenze loro attribuite,
le  direttive  comunitarie  concernenti le materie disciplinate dallo
stesso codice;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con
il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed
approvazione  delle  cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna,
da   adibire  al  trasporto  su  strada  di  materie  pericolose  che
presentano pericolo di incendio;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con
il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed
approvazione  delle  cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna,
da  adibire  al  trasporto su strada di materie tossiche e di materie
corrosive;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con
il  quale  sono  state  emanate  norme  sulle  cisterne da adibire al
trasporto su strada di materie pericolose;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre  1996  ed  i relativi allegati A e B, di attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15 maggio   1997   di   attuazione  della  direttiva  96/86/CE  della
Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28 settembre  1999  di  attuazione  della  direttiva 1999/47/CE della
Commissione  che  adegua per la seconda volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 maggio  2001  con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del  Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n.
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  21 dicembre  2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  n.  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  20 giugno  2003  di recepimento della direttiva 2003/28/CE della
Commissione  del  7 aprile  2003,  che  adatta per la quarta volta al
progresso  tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
2 maggio  2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure
di  omologazione  dei  veicoli  a motore dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche.
  Visto  il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione
della  direttiva  1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE
in   materia   di  attrezzature  a  pressione  trasportabili,  ed  in
particolare  l'art.  17,  comma  1,  che stabilisce la competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ad adottare, con
propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche
dal  recepimento  delle direttive comunitarie, concernenti la materia
oggetto del decreto stesso;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  12 agosto  2002  di recepimento della direttiva 2002/50/CE della
Commissione,  del  6 giugno  2002, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  1999/36/GE  del  Consiglio  in  materia  di attrezzature a
pressione trasportabili;
  Considerato  che,  in  relazione  al  progresso  tecnico, il quadro
normativo relativo al trasporto di merci pericolose e' stato adeguato
in  relazione  all'aggiornamento  periodico  degli  allegati  A  e  B
all'ADR,  mediante  le  successive modificazioni ed integrazioni alla
direttiva  n.  94/55/CE,  e  che  cio'  ha determinato la progressiva
disapplicazione   delle   pertinenti  disposizioni  della  previgente
normativa  nazionale  ed  in particolare di quelle recate dai decreti
ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980;
  Considerato  che  la  direttiva  2004/111/CE  della Commissione del
9 dicembre  2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico
la  direttiva  n.  94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari
per  l'applicazione  delle  pertinenti norme di unificazione europea,
salvo   quelli   che   concernano   le  procedure  amministrative  di
approvazione delle cisterne;
  Considerato  che  in  relazione  al  quadro normativo che regola il
trasporto  di  merci  pericolose,  si  e'  palesata  la necessita' di
semplificare  le  procedure  amministrative  per l'approvazione delle
cisterne  e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista
per la circolazione dei veicoli;
  Valutata l'opportunita' di stabilire delle procedure amministrative
di   approvazione   delle   cisterne,  in  armonia  con  quelle  gia'
consolidate  per  le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entita'
tecniche;
  Preso  atto  che  per  le  cisterne destinate al trasporto di merci
pericolose   della   classe  2  e  le  procedure  amministrative  per
l'approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n.
96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni;
  Sentito   il   gruppo   di  lavoro,  istituito  per  l'esame  delle
problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  attuare procedure di approvazione
delle  cisterne  in  relazione  a  quanto  previsto  dalle  norme  di
unificazione  europea  indicate negli allegati tecnici alla direttiva
n. 94/55/CE;
  Valutata la necessita' di ridefinire univocamente la documentazione
necessaria  per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in
ambito   dell'applicazione  dell'art.  5  del  sopra  citato  decreto
ministeriale 3 maggio 2001 n. 277;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le procedure di approvazione
delle   cisterne   e   la   documentazione  prevista  ai  fini  della
circolazione  dei  veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci
pericolose  appartenenti  alle  classi  di  pericolo  indicate  negli
allegati  della  direttiva  94/55/CE  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.