IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; Visto l'art. 168 del codice della strada che, ai commi 2 e 6, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con il quale sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001 con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche. Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/GE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Considerato che, in relazione al progresso tecnico, il quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose e' stato adeguato in relazione all'aggiornamento periodico degli allegati A e B all'ADR, mediante le successive modificazioni ed integrazioni alla direttiva n. 94/55/CE, e che cio' ha determinato la progressiva disapplicazione delle pertinenti disposizioni della previgente normativa nazionale ed in particolare di quelle recate dai decreti ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980; Considerato che la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari per l'applicazione delle pertinenti norme di unificazione europea, salvo quelli che concernano le procedure amministrative di approvazione delle cisterne; Considerato che in relazione al quadro normativo che regola il trasporto di merci pericolose, si e' palesata la necessita' di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione delle cisterne e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli; Valutata l'opportunita' di stabilire delle procedure amministrative di approvazione delle cisterne, in armonia con quelle gia' consolidate per le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entita' tecniche; Preso atto che per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 e le procedure amministrative per l'approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n. 96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni; Sentito il gruppo di lavoro, istituito per l'esame delle problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose; Riconosciuta la necessita' di attuare procedure di approvazione delle cisterne in relazione a quanto previsto dalle norme di unificazione europea indicate negli allegati tecnici alla direttiva n. 94/55/CE; Valutata la necessita' di ridefinire univocamente la documentazione necessaria per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito dell'applicazione dell'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale 3 maggio 2001 n. 277; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.