Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002 e 15 aprile 2003 concernenti l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio da utilizzare per i periodi di imposta 2001 e 2002; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre e 18 dicembre 2003, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003 e 14 luglio 2004, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 12 gennaio e 16 febbraio 2005; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio: a) Studio di settore TM03A (che sostituisce lo studio di settore SM03A) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande, codice attivita' 52.62.1; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande, codice attivita' 52.63.3; b) Studio di settore TM03B (che sostituisce lo studio di settore SM03B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attivita' 52.62.2; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice attivita' 52.63.4; c) Studio di settore TM03C (che sostituisce lo studio di settore SM03C) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico, codice attivita' 52.62.4; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati, codice attivita' 52.62.5; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a., codice attivita' 52.62.B; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari, codice attivita' 52.63.B; d) Studio di settore TM03D (che sostituisce lo studio di settore SM03D) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie, codice attivita' 52.62.3; e) Studio di settore TM04U (che sostituisce lo studio di settore SM04U) - Farmacie, codice attivita' 52.31.0; f) Studio di settore TM06A (che sostituisce gli studi di settore SM06A e SM06C) - Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame, codice attivita' 52.44.2; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, codice attivita' 52.44.3; Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a., codice attivita' 52.44.B; Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri, codice attivita' 52.45.1; Commercio al dettaglio di dischi e nastri, codice attivita' 52.45.2; Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia, codice attivita' 52.48.7; g) Studio di settore TM06B (che sostituisce lo studio di settore SM06B) - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice attivita' 52.45.3; h) Studio di settore TM07U (che sostituisce lo studio di settore SM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria, codice attivita' 52.41.2; i) Studio di settore TM08U (che sostituisce gli studi di settore SM08A e SM08B) - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, codice attivita' 52.48.4; Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero, codice attivita' 52.48.5; j) Studio di settore TM09A (che sostituisce lo studio di settore SM09A) - Commercio di autoveicoli, codice attivita' 50.10.0; k) Studio di settore TM09B (che sostituisce lo studio di settore SM09B) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, codice attivita' 50.40.1; l) Studio di settore TM10U (che sostituisce lo studio di settore SM10U) - Commercio di parti e accessori di autoveicoli, codice attivita' 50.30.0; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori, codice attivita' 50.40.2; m) Studio di settore TM15A (che sostituisce lo studio di settore SM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attivita' 52.48.3; Riparazioni di orologi e di gioielli, codice attivita' 52.73.0; n) Studio di settore TM16U (che sostituisce lo studio di settore SM16U) - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attivita' 52.33.2; o) Studio di settore TM19U (che sostituisce lo studio di settore SM19U) - Commercio all'ingrosso di tessuti, codice attivita' 51.41.1; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria, codice attivita' 51.41.2; Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili, codice attivita' 51.41.3; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, codice attivita' 51.42.1; Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili, codice attivita' 51.42.3; p) Studio di settore TM20U (che sostituisce lo studio di settore SM20U) - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio, codice attivita' 52.47.3; q) Studio di settore TM27A (che sostituisce lo studio di settore SM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e verdura, codice attivita' 52.21.0; r) Studio di settore TM27B (che sostituisce lo studio di settore SM27B) - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attivita' 52.23.0; s) Studio di settore TM28U (che sostituisce lo studio di settore SM28U) - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 52.41.1; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 52.48.C; t) Studio di settore TM29U (che sostituisce lo studio di settore SM29U) - Commercio al dettaglio di mobili, codice attivita' 52.44.1; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica, codice attivita' 52.44.A; u) Studio di settore TM40A (che sostituisce lo studio di settore SM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante, codice attivita' 52.48.A. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore TM03A; 2, per lo studio di settore TM03B; 3, per lo studio di settore TM03C; 4, per lo studio si settore TM03D; 5, per lo studio di settore TM04U; 6, per lo studio di settore TM06A; 7, per lo studio di settore TM06B; 8, per lo studio di settore TM07U; 9, per lo studio di settore TM08U; 10, per lo studio di settore TM09A; 11, per lo studio di settore TM09B; 12, per lo studio di settore TM10U; 13, per lo studio di settore TM15A; 14, per lo studio di settore TM16U; 15, per lo studio di settore TM19U; 16, per lo studio di settore TM20U; 17, per lo studio di settore TM27A; 18, per lo studio di settore TM27B; 19, per lo studio di settore TM28U; 20, per lo studio di settore TM29U; 21, per lo studio di settore TM40A. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2004.