L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 19 maggio 2005;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle comunicazioni, ed, in particolare, l'art. 1,
comma 9, e l'art. 1, comma 18, che fissa in sessanta unita' il numero
massimo  di  personale  che puo' essere assunto con contratto a tempo
determinato;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98 del 16 giugno 1998, recante
«Approvazione  dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa
e   la  contabilita',  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre 2002,
recante  «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed   il   funzionamento  dell'Autorita»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con
le  successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4,
comma 1;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)»;
  Visto,  in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n.
350/2003  che  conferma  la definitiva pianta organica dell'Autorita'
nel  limite  di 320 unita', e prevede, tra l'altro, il limite massimo
di   trenta  unita'  di  personale  proveniente  da  altre  pubbliche
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero
provvedimenti analoghi;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
conflitti di interessi»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  9  della  sopra  citata norma che
prevede  l'integrazione  del  ruolo  dell'Autorita'  con 15 unita', e
prevede  altresi'  che l'Autorita' possa anche utilizzare, nel limite
di  un  contingente  di  15  unita',  personale  eventualmente resosi
disponibile  a  seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di
accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione
di  comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti,
con  imputazione  alle  Autorita'  del  solo  trattamento  accessorio
spettante al predetto personale;
  Vista  la  delibera  n.  336/04/CONS  del  19 ottobre 2004, recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Autorita», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n.
267;
  Vista  la  delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente
il  «Regolamento  recante l'adozione della pianta organica definitiva
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004,
n. 265;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 3, della sopra richiamata
delibera  n.  337/04/CONS,  che  prevede  che  la  dotazione organica
dell'Autorita'   e'   costituita   da  personale  di  ruolo  a  tempo
indeterminato  nella  misura  di 280 unita'; da personale assunto con
contratto  a  tempo determinato nel limite di 30 unita'; da personale
proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di  fuori  ruolo,  comando  ovvero  provvedimenti analoghi nel limite
massimo  di 30 unita'; ed in ogni caso, il personale non di ruolo non
puo' superare complessivamente le 40 unita';
  Visto,  in  particolare  l'art.  1, comma 4, della sopra richiamata
delibera  n.  337/04/CONS che prevede che in prima applicazione, fino
all'espletamento   delle   procedure  di  mobilita'  e  dei  concorsi
pubblici, i limiti relativi alle unita' di personale non di ruolo non
si  applicano nei confronti del personale attualmente in servizio con
contratto  a  tempo  determinato  ovvero  in  comando,  fuori ruolo o
provvedimento analogo;
  Vista  la  delibera  n.  464/04/CONS  del 22 dicembre 2004, recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale»,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3;
  Vista  la  delibera  n.  466/04/CONS  del 23 dicembre 2004, recante
«Adozione   dei   bandi  di  concorso»,  pubblicata  nel  supplemento
straordinario  alla  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  467/04/CONS  del 23 dicembre 2004, recante
«Disposizioni   per   l'attuazione   delle   procedure  di  mobilita'
volontaria  di  cui  alla legge 24 dicembre 2003, n. 350», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 28 gennaio
2005, n. 22;
  Tenuto conto che, allo stato, e' ancora in corso l'espletamento dei
concorsi   pubblici   banditi   con   la  sopra  citata  delibera  n.
466/04/CONS;
  Rilevato   che  al  momento  dell'insediamento  del  Consiglio,  il
16 maggio  2005,  il  personale  con contratto a tempo determinato e'
complessivamente pari a 37 unita';
  Considerata  la  necessita' di rivedere le disposizioni transitorie
di  cui alla delibera n. 337/04/CONS per la parte relativa alla quota
del  personale  con  contratto a tempo determinato e conseguentemente
nella  parte  relativa al limite generale del personale non di ruolo,
al  fine  di avvalersi del personale attualmente in servizio e di far
fronte   alle  esigenze  degli  uffici  dell'Autorita'  e  di  quelle
derivanti  dalla  costituzione  delle segreterie del Presidente e dei
Commissari;
  Sentito  il parere favorevole delle organizzazioni sindacali SIBC e
FALBI  in  data 17 maggio 2005, firmatarie dell'accordo del 30 luglio
2004;
  Sentite le organizzazioni sindacali C.G.I.L. FISAC, FIBA C.I.S.L. e
UILCA in data 17 maggio 2005;
  Udita la relazione del Commissario relatore cons. Nicola D'Angelo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
               Modifiche alle disposizioni transitorie
                    della delibera n. 337/04/CONS
  1.  Il  comma  4  dell'art.  1  della  delibera  n.  337/04/CONS e'
sostituito dal seguente:
  «4.  In  prima  applicazione,  fino  all'espletamento  dei concorsi
pubblici,  il  limite della quota del personale con contratto a tempo
determinato e' elevato fino a sessanta unita'. Le unita' di personale
in  posizione  di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi,
fermo   restando   il  limite  complessivo  di  trenta  unita',  sono
utilizzate lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Conseguentemente la quota del personale non di ruolo di cui al
comma 3 puo' essere elevata fino ad un massimo di novanta unita'.».
  2.  Ai  fini  del  recepimento delle disposizioni di cui alla legge
20 luglio  2004,  n.  215,  la  tabella  organica e' riarticolata con
successivo provvedimento.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 19 maggio 2005
                                              Il presidente: Calabro'