IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Visto  l'art.  5,  della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale  e  settimanale,  che  per  il  personale  di  determinate
attivita'  consente  il  riposo  settimanale mediante turni in giorno
diverso dalla domenica;
  Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:

  Le tabelle I e III, annesse al decreto ministeriale 22 giugno 1935,
concernenti   la   determinazione   delle  attivita'  alle  quali  e'
applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale e settimanale, sono modificate nel modo seguente:

                              TABELLA I

---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

                             TABELLA III

---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
  nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 agosto 1960

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1960
  Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 35. - VILLA