IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 22 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione degli industriali della Provincia di Arezzo ed il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Fe.N.E.A.; e, in pari data, tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo ed il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato): - il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia, di Firenze e la Federazione italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini, la Federazione Nazionale Edili Affini: al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo integrativo 1 marzo 1955, aggiornato in data 2 ottobre 1959, allegato al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959. Visto per il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e la Federazione italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini, il Sindacato Lavoratori Edili di Prato, la Federazione Nazionale Edili Affini - U.I.L., l'Unione Sindacale di Zona - C.I.S.L.; Visto per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Esercenti Industria Edilizia ed Affini dell'Associazione degli Industriali, e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini - Fi.L.L.E.A., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A., la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.; Visti per la Provincia di Livorno: - l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. al quale ha ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo integrativo 7 ottobre 1957, allegato al suddetto accordo integrativo 2 ottobre 1959; - l'accordo collettivo integrativo 16 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione Industriali della Provincia di Livorno e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; - il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1953, allegato al suddetto accordo integrativo 16 maggio 1955; - il contratto collettivo 13 marzo 1946 relativo alla estensione dell'indennita' di mancata mensa alla categoria edili, stipulato tra la Camera Confederale del Lavoro e la Sezione Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Livorno; - l'accordo collettivo 28 gennaio 1946, relativo alla corresponsione della indennita' di mancata, mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, allegato al predetto contratto; Visto per la Provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Industriali della Provincia di Lucca e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori: al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; Visto per la Provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relativa, tabella, stipulato tra il Gruppo Costruttori Edili ed Affini della Unione Industriale Pisana, ed il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto per la Provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 13 giugno 1955, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della Associazione Industriali della Provincia di Pistoia e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale della, Federazione italiana dell'Edilizia, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto per la Provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre, 1959, stipulato tra la Sezione Industriale Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L., l'Unione italiana, Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 8 della provincia di Grosseto, in data 7 giugno 1960, n. 1 e 2 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 2 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, n. 4 della provincia di Massa-Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 3 della, provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 9 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 1 della provincia di Siena, in data 28 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 22 novembre 1957; - per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e il contratto collettivo integrativo 1 marzo 1955, aggiornato in data 2 ottobre 1959; - per il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; - per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, 16 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1953, il contratto collettivo 13 marzo 1946, relativo alla estensione dell'indennita' di mancata mensa alla categoria edili, l'accordo collettivo 28 gennaio 1946 relativo alla corresponsione della predetta indennita' ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali; - per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; - per la provincia di Massa Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959; - per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 13 giugno 1955; - per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138 foglio n. 35. - DI PRETORO