IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959
per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
  Visto   per   la  provincia  di  Arezzo,  il  contratto  collettivo
integrativo  22  novembre  1957,  stipulato  tra l'Associazione degli
industriali  della  Provincia  di  Arezzo ed il Sindacato Provinciale
Edili - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.C.A., il
Sindacato  Provinciale  Lavoratori Edili ed Affini - Fe.N.E.A.; e, in
pari  data,  tra  l'Associazione degli Industriali della Provincia di
Arezzo ed il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.;
  Visto per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato):
    -  il  contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato
tra l'Associazione degli Industriali della Provincia, di Firenze e la
Federazione italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini, la Federazione
italiana  Lavoratori  Costruzioni  Affini,  la  Federazione Nazionale
Edili Affini: al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori
Edili ed Affini C.I.S.N.A.L.;
    - il contratto collettivo integrativo 1 marzo 1955, aggiornato in
data  2  ottobre  1959,  allegato al suddetto contratto integrativo 2
ottobre 1959.
  Visto   per   il  mandamento  di  Prato,  il  contratto  collettivo
integrativo  2  ottobre  1959,  stipulato  tra  l'Unione  Industriale
Pratese  e  la Federazione italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini,
il  Sindacato  Lavoratori  Edili  di  Prato, la Federazione Nazionale
Edili Affini - U.I.L., l'Unione Sindacale di Zona - C.I.S.L.;
  Visto   per   la   provincia   di  Grosseto,  l'accordo  collettivo
integrativo  2  ottobre  1959,  stipulato  tra la Sezione Provinciale
Esercenti   Industria  Edilizia  ed  Affini  dell'Associazione  degli
Industriali,  e  la  Federazione  Provinciale  Lavoratori  del Legno,
dell'Edilizia  ed  Affini  -  Fi.L.L.E.A., la Federazione Provinciale
Lavoratori   Costruzioni  ed  Affini  -  F.I.L.C.A.,  la  Federazione
Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.;
  Visti per la Provincia di Livorno:
    -  l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra
l'Associazione  Provinciale  Industriali  e la Camera Confederale del
Lavoro  -  C.G.I.L.,  l'Unione  sindacale  Provinciale - C.I.S.L., la
Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. al quale ha ha aderito l'Unione
Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
    -  l'accordo  collettivo  integrativo 7 ottobre 1957, allegato al
suddetto accordo integrativo 2 ottobre 1959;
    -  l'accordo collettivo integrativo 16 maggio 1955, stipulato tra
l'Associazione  Industriali  della  Provincia  di Livorno e la Camera
Confederale  del  Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale -
C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
    -  il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1953, allegato al
suddetto accordo integrativo 16 maggio 1955;
    -  il contratto collettivo 13 marzo 1946 relativo alla estensione
dell'indennita'  di mancata mensa alla categoria edili, stipulato tra
la Camera Confederale del Lavoro e la Sezione Edili dell'Associazione
Industriali della Provincia di Livorno;
    -   l'accordo   collettivo   28   gennaio   1946,  relativo  alla
corresponsione  della  indennita'  di  mancata,  mensa  ai lavoratori
dipendenti dalle aziende industriali, allegato al predetto contratto;
  Visto   per   la   Provincia  di  Lucca,  il  contratto  collettivo
integrativo  2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Industriali
della Provincia di Lucca e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.,
l'Unione   Sindacale   Provinciale   -  C.I.S.L.,  l'Unione  italiana
Lavoratori:  al  quale  ha  aderito l'Unione Provinciale del Lavoro -
C.I.S.N.A.L.;
  Visto  per  la  provincia  di  Massa-Carrara,  l'accordo collettivo
integrativo  30  settembre  1959,  stipulato tra l'Associazione degli
Industriali   della   Provincia  di  Massa-Carrara,  e  il  Sindacato
Provinciale   Lavoratori   Edili   ed  Affini,  la  Camera  Sindacale
Provinciale - U.I.L., la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
  Visto per la Provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 28
settembre   1959,  e  relativa,  tabella,  stipulato  tra  il  Gruppo
Costruttori  Edili  ed  Affini della Unione Industriale Pisana, ed il
Sindacato  Provinciale  -  F.I.L.L.E.A.,  il  Sindacato Provinciale -
F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.; al quale ha aderito
l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
  Visto per la Provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo
13 giugno 1955, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della
Associazione  Industriali  della  Provincia di Pistoia e il Sindacato
Provinciale  dei Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale
della,   Federazione  italiana  dell'Edilizia,  la  Camera  Sindacale
Provinciale - U.I.L.;
  Visto per la Provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 2
ottobre,  1959,  stipulato  tra  la  Sezione  Industriale  Edili e la
Federazione  Provinciale  Lavoratori  Edili  ed  Affini, il Sindacato
Provinciale  Lavoratori  dell'Edilizia - C.I.S.L., l'Unione italiana,
Lavoratori;
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  8  della
provincia  di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 1 della provincia di
Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 8 della provincia di Grosseto, in
data  7  giugno 1960, n. 1 e 2 della provincia di Livorno, in data 31
luglio  1960,  n. 2 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960,
n.  4  della provincia di Massa-Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 3
della,  provincia  di  Pisa,  in  data  27  agosto  1960,  n. 9 della
provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 1 della provincia di
Siena, in data 28 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati,
depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini
per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
    - per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo
22 novembre 1957;
    - per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, il
contratto  collettivo  integrativo  2  ottobre  1959  e  il contratto
collettivo  integrativo  1  marzo  1955, aggiornato in data 2 ottobre
1959;
    - per il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo
2 ottobre 1959;
    -  per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo
2 ottobre 1959, 16 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo 4
maggio  1953,  il  contratto  collettivo 13 marzo 1946, relativo alla
estensione  dell'indennita'  di  mancata  mensa alla categoria edili,
l'accordo  collettivo  28  gennaio  1946 relativo alla corresponsione
della  predetta  indennita'  ai  lavoratori  dipendenti dalle aziende
industriali;
    -  per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo
2 ottobre 1959;
    -  per  la  provincia  di  Massa  Carrara,  l'accordo  collettivo
integrativo 30 settembre 1959;
    -  per  la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 28
settembre 1959;
    -  per  la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo
13 giugno 1955;
    -  per  la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 2
ottobre 1959;
    sono  regolati  da  norme  giuridiche  uniformi alle clausole dei
contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
  Dette  norme  sono  integrative di quelle concernenti la disciplina
nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  gli  operai dipendenti dalle
imprese  edili ed affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961
  Atti del Governo, registro n. 138 foglio n. 35. - DI PRETORO