IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3
gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;
Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella
legge 15 maggio 1952, n. 456;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale dei filati di fibre tessili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per l'industria e commercio, e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1.
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive
modificazioni, sono stabilite per i filati delle fibre tessili
appresso indicati, nelle seguenti misure:
1) Per ogni chilogrammo di filato costituito di solo cotone
(sodo, cascame o rigenerato) e di solo fiocco di canapa oppure di
cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa
ovvero di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco,
cascame o rigenerata), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso,
con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in misura complessivamente
superiore al 15%, misurante:
a) fino a 4.000 metri................................ L. 7
b) piu di 4.000 fino a 5.000 metri " 8
c) " 5.000 " 6.000 " " 9
d) " 6.000 " 7.000 " " 10
e) " 7.000 " 8.000 " " 11
f) " 8.000 " 9.000 " " 13
g) " 9.000 " 10.000 " " 14
h) " 10.000 " 11.000 " " 15
i) " 11.000 " 12.000 " " 16
j) " 12.000 " 16.000 " " 20
k) " 16.000 " 24.000 " " 31
l) " 24.000 " 30.000 " " 52
m) " 30.000 " 37.000 " " 66
n) " 37.000 " 44.000 " " 80
o) " 44.000 " 52.000 " " 107
p) " 52.000 " 61.000 " " 136
q) " 61.000 " 72.000 " " 182
r) " 72.000 " 85.000 " " 250
s) " 88.000 " 103.000 " " 325
t) " 103.000 " 122.000 " " 402
u) " 122.000 " 140.000 " " 480
v) " 140.000 " 163.000 " " 576
w) " 163.000 " 180.000 " " 669
x) " 180.000 " 210.000 " " 1.005
y) " 210.000 " 244.000 " " 1.605
z) oltre 244.000 metri................................ " 2.005
II) Per ogni chilogrammo di filato costituito di fibra
artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in
mista intima con cotone (sodo, cascame e rigenerato) in quantita'
complessivamente non superiore al 15%, misurante:
a) fino a 4.000 metri.................................. L. 7
b) piu di 4.000 fino a 5.000 metri " 8
c) " 5.000 " 6.000 " " 9
d) " 6.000 " 7.000 " " 10
e) " 7.000 " 8.000 " " 11
f) " 8.000 " 9.000 " " 13
g) " 9.000 " 10.000 " " 14
h) " 10.000 " 11.000 " " 15
i) " 11.000 " 12.000 " " 16
j) " 12.000 " 16.000 " " 20
k) " 16.000 " 24.000 " " 31
l) " 24.000 " 30.000 " " 40
m) " 30.000 " 37.000 " " 50
n) " 37.000 " 44.000 " " 68
o) " 44.000 " 52.000 " " 87
p) " 52.000 " 64.000 " " 118
q) " 64.000 " 72.000 " " 150
r) " 72.000 " 88.000 " " 205
s) " 88.000 " 103.000 " " 260
t) " 103.000 " 122.000 " " 325
u) " 122.000 " 140.000 " " 395
v) oltre 140.000 metri..................................." 475
I filati di cui ai paragrafi I) e II) sono rispettivamente
classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in
quantita' non superiore al 10%, salvo quanto disposto all'ultimo
comma del presente paragrafo II).
I filati di cui al paragrafo II) sono classificati come tali anche
se contengono capelli umani in quantita' non superiore al 50%.
Quando per la produzione dei filati di cui ai paragrafi I) e II) si
adopera fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza
superiore a 70 millimetri i filati prodotti, per essere ammessi in
caso di esportazione alla restituzione dell'imposta, debbono misurare
meno di 55.000 metri per chilogrammo.
Per i filati costituiti di cotone rigenerato o cascami di cotone da
soli o in mista con cascami o rigenerati di fibre artificiali o
sintetiche o con rigenerati di lino o di canapa o di juta o in mista
anche con cotone sodo o con fiocco di fibra artificiale o sintetica
contenenti o non lana rigenerata in quantita' non superiore al 10%,
misuranti piu' di 24.000 metri per chilogrammo, compete in caso di
esportazione, la restituzione dall'imposta con le aliquote stabilite
per i filati di cui al precedente paragrafo I).
III) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di
ramie', di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di
ginestra, di gelsolino e simili, misurante:
a) fino a 250 metri....................................... L. 1
b) piu di 250 fino a 610 metri.......................... " 4
c) " 610 " 890 "............................ " 5
d) " 890 " 3.100 "............................ " 7
e) " 3.100 " 3.900 "............................ " 14
f) " 3.900 " 8.000 "............................ " 31
g) " 8.000 " 12.100 "............................ " 52
h) " 12.100 " 28.000 "............................ " 86
i) " 28.000 " 25.000 "............................ " 146
l) " 35.000 " 50.000 "............................ " 208
m) " 50.000 metri....................................... " 300
Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa
misurati, per ogni chilogrammo, non piu' di 890 metri, ottenuti da
esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione
di cordami o di spaghi.
IV) Per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 8.
V) Per ogni chilogrammo di filato di sola lana (vergine, cascame o
rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita'
superiore al 10% in mista con altre fibre, rigenerate o non
misuranti:
a) fino a 20.000 metri L. 5,50 per ogni mille metri;
b) piu' di 20.000 metri L. 6 per ogni mille metri.
VI) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta semplice, L. 216.
VII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata
(chappe), L. 160.
VIII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta cardata
(burretta), L. 35.
IX) Per ogni chilogrammo di filati di fibre tessili non nominate e'
dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al
quale esso e' assimilato dalla tariffa dei dazi doganali.
X) Per ogni chilogrammo di filati in mista intima non nominati e'
dovuta l'imposta stabilita per la fibra piu' tassata che entra nella
loro composizione tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra
lunghezza e peso dei filati stessi.
XI) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti
di cui ai paragrafi I), II), III), V), IX) e X) viene moltiplicata,
per il numero dei filati semplici di cui e' composto il ritorto.
XII) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici
diversamente tassati, si applica la media ponderale delle aliquote di
imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto e'
composto.
Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli
spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati
dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione e' dovuta
la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di
fabbricazione vigenti per i filati di cui risultano costituiti
ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da
stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.