IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 3
gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;
  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;
  Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1952, n. 117, convertito nella
legge 15 maggio 1952, n. 456;
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale dei filati di fibre tessili;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per l'industria e commercio, e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  dell'imposta  di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine,  di  cui  al  decreto  legislativo del Capo
provvisorio   dello   Stato  3  gennaio  1947,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  sono  stabilite  per  i  filati  delle  fibre tessili
appresso indicati, nelle seguenti misure:
    1)  Per  ogni  chilogrammo  di  filato  costituito di solo cotone
(sodo,  cascame  o  rigenerato)  e di solo fiocco di canapa oppure di
cotone  (sodo,  cascame  o  rigenerato) in mista con fiocco di canapa
ovvero di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco,
cascame o rigenerata), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso,
con  cotone  (sodo,  cascame o rigenerato) in misura complessivamente
superiore al 15%, misurante:
   a) fino a 4.000 metri................................ L. 7
   b) piu di 4.000 fino a 5.000 metri " 8
   c) " 5.000 " 6.000 " " 9
   d) " 6.000 " 7.000 " " 10
   e) " 7.000 " 8.000 " " 11
   f) " 8.000 " 9.000 " " 13
   g) " 9.000 " 10.000 " " 14
   h) " 10.000 " 11.000 " " 15
   i) " 11.000 " 12.000 " " 16
   j) " 12.000 " 16.000 " " 20
   k) " 16.000 " 24.000 " " 31
   l) " 24.000 " 30.000 " " 52
   m) " 30.000 " 37.000 " " 66
   n) " 37.000 " 44.000 " " 80
   o) " 44.000 " 52.000 " " 107
   p) " 52.000 " 61.000 " " 136
   q) " 61.000 " 72.000 " " 182
   r) " 72.000 " 85.000 " " 250
   s) " 88.000 " 103.000 " " 325
   t) " 103.000 " 122.000 " " 402
   u) " 122.000 " 140.000 " " 480
   v) " 140.000 " 163.000 " " 576
   w) " 163.000 " 180.000 " " 669
   x) " 180.000 " 210.000 " " 1.005
   y) " 210.000 " 244.000 " " 1.605
   z) oltre 244.000 metri................................ " 2.005

    II)   Per   ogni   chilogrammo  di  filato  costituito  di  fibra
artificiale  o  sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in
mista  intima  con  cotone  (sodo, cascame e rigenerato) in quantita'
complessivamente non superiore al 15%, misurante:
   a) fino a 4.000 metri.................................. L. 7
   b) piu di 4.000 fino a 5.000 metri " 8
   c) " 5.000 " 6.000 " " 9
   d) " 6.000 " 7.000 " " 10
   e) " 7.000 " 8.000 " " 11
   f) " 8.000 " 9.000 " " 13
   g) " 9.000 " 10.000 " " 14
   h) " 10.000 " 11.000 " " 15
   i) " 11.000 " 12.000 " " 16
   j) " 12.000 " 16.000 " " 20
   k) " 16.000 " 24.000 " " 31
   l) " 24.000 " 30.000 " " 40
   m) " 30.000 " 37.000 " " 50
   n) " 37.000 " 44.000 " " 68
   o) " 44.000 " 52.000 " " 87
   p) " 52.000 " 64.000 " " 118
   q) " 64.000 " 72.000 " " 150
   r) " 72.000 " 88.000 " " 205
   s) " 88.000 " 103.000 " " 260
   t) " 103.000 " 122.000 " " 325
   u) " 122.000 " 140.000 " " 395
   v) oltre 140.000 metri..................................." 475

    I  filati  di  cui  ai  paragrafi  I)  e II) sono rispettivamente
classificati  come  tali  anche  se  contengono  lana  rigenerata  in
quantita'  non  superiore  al  10%,  salvo quanto disposto all'ultimo
comma del presente paragrafo II).
  I  filati di cui al paragrafo II) sono classificati come tali anche
se contengono capelli umani in quantita' non superiore al 50%.
  Quando per la produzione dei filati di cui ai paragrafi I) e II) si
adopera   fiocco  di  fibra  artificiale  o  sintetica  di  lunghezza
superiore  a  70  millimetri i filati prodotti, per essere ammessi in
caso di esportazione alla restituzione dell'imposta, debbono misurare
meno di 55.000 metri per chilogrammo.
  Per i filati costituiti di cotone rigenerato o cascami di cotone da
soli  o  in  mista  con  cascami  o rigenerati di fibre artificiali o
sintetiche  o con rigenerati di lino o di canapa o di juta o in mista
anche  con  cotone sodo o con fiocco di fibra artificiale o sintetica
contenenti  o  non lana rigenerata in quantita' non superiore al 10%,
misuranti  piu'  di  24.000 metri per chilogrammo, compete in caso di
esportazione,  la restituzione dall'imposta con le aliquote stabilite
per i filati di cui al precedente paragrafo I).
  III)  Per  ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di
ramie',  di  agave,  di  manila,  di  sisal,  di cocco, di sparto, di
ginestra, di gelsolino e simili, misurante:
a) fino a 250 metri....................................... L. 1
b) piu di 250 fino a 610 metri.......................... " 4
c) " 610 " 890 "............................ " 5
d) " 890 " 3.100 "............................ " 7
e) " 3.100 " 3.900 "............................ " 14
f) " 3.900 " 8.000 "............................ " 31
g) " 8.000 " 12.100 "............................ " 52
h) " 12.100 " 28.000 "............................ " 86
i) " 28.000 " 25.000 "............................ " 146
l) " 35.000 " 50.000 "............................ " 208
m) " 50.000 metri....................................... " 300

  Sono  esenti  dall'imposta  di  fabbricazione  i  filati  di canapa
misurati,  per  ogni  chilogrammo, non piu' di 890 metri, ottenuti da
esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione
di cordami o di spaghi.
  IV) Per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 8.
  V)  Per ogni chilogrammo di filato di sola lana (vergine, cascame o
rigenerata)  o  di  lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita'
superiore  al  10%  in  mista  con  altre  fibre,  rigenerate  o  non
misuranti:
    a) fino a 20.000 metri L. 5,50 per ogni mille metri;
    b) piu' di 20.000 metri L. 6 per ogni mille metri.
  VI) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta semplice, L. 216.
  VII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata
(chappe), L. 160.
  VIII)  Per  ogni  chilogrammo  di filato di cascame di seta cardata
(burretta), L. 35.
  IX) Per ogni chilogrammo di filati di fibre tessili non nominate e'
dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al
quale esso e' assimilato dalla tariffa dei dazi doganali.
  X)  Per  ogni chilogrammo di filati in mista intima non nominati e'
dovuta  l'imposta stabilita per la fibra piu' tassata che entra nella
loro composizione tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra
lunghezza e peso dei filati stessi.
  XI)  Agli  effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti
di  cui  ai paragrafi I), II), III), V), IX) e X) viene moltiplicata,
per il numero dei filati semplici di cui e' composto il ritorto.
  XII)  Per  ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici
diversamente tassati, si applica la media ponderale delle aliquote di
imposta  relative  ai  filati  semplici  di  cui il filato ritorto e'
composto.
  Sulle  confezioni  e  sui  manufatti  tessili,  sui cucirini, sugli
spaghi,  cordami,  forzina,  rafforzina,  lusino  e simili, importati
dall'estero  e  fabbricati con filati soggetti a tassazione e' dovuta
la  sovrimposta  di  confine  in  base  alle aliquote dell'imposta di
fabbricazione  vigenti  per  i  filati  di  cui  risultano costituiti
ovvero,  nel  caso  di  particolari  manufatti,  secondo  le norme da
stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.