La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  favorire  la  rinascita economica e sociale della Sardegna, in
attuazione  dell'articolo  13  dello  Statuto speciale emanato con la
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri
per  il  Mezzogiorno  con  il  concorso  della Regione autonoma della
Sardegna,  dispone  un  piano organico straordinario ed aggiuntivo di
interventi  e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti
gli  interventi  previsti  dalle  leggi statali al fine di perseguire
l'obiettivo   dello   sviluppo  economico  e  del  progresso  sociale
dell'isola.
  Il   piano   viene  formulato  per  "zone  territoriali  omogenee",
individuate  in  base  alle  strutture  economiche  prevalenti,  alle
possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali.
  Finalita'  del  piano  deve essere il raggiungimento di determinati
obiettivi   di   trasformazione   e   miglioramento  delle  strutture
economiche  e  sociali  delle  zone  omogenee,  tali da conseguire la
massima  occupazione  stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi
del reddito.