IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto   l'accordo  interconfederale  16  luglio  1960,  e  relative
tabelle, sulla parita' di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;
  Visto   l'accordo  interconfederale  14  luglio  1960,  e  relative
tabelle,   per   l'applicazione  all'indennita'  di  contingenza  del
predetto accordo interconfederale di pari data, ambedue stipulati tra
la  Confederazione  Generale della Industria italiana, l'Associazione
Sindacale Intersind e la Confederazione Generale italiana del Lavoro,
la  Confederazione  italiana  Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana
del  Lavoro,  ed,  in  pari  data,  tra  la  Confederazione  Generale
dell'Industria  italiana,  l'Associazione  Sindacale  Intersind  e la
Confederazione  italiana  Sindacati Nazionali Lavoratori, nonche', in
pari  data,  tra  la Confederazione Generale dell'Industria italiana,
l'Associazione  Sindacale  Intersind  e  la  Confederazione  italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori;
  Vista  la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 183 in data 14
luglio  1961,  degli  accordi  sopra  indicati,  depositati presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato
l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati stipulati:
    l'accordo  interconfederale 16 luglio 1960, relativo alla parita'
di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;
    l'accordo    interconfederale    16    luglio    1960,   relativo
all'applicazione  all'indennita'  di contingenza del predetto accordo
di pari data;
sono  regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole degli
accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese industriali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962
  Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24. - VILLA