La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, e' collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri. Il collocamento fuori ruolo e' disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.