IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430,
del  Capo  provvisorio  dello  Stato,  concernente  l'esecuzione  del
Trattato  di  pace  fra  l'Italia  e le Potenze alleate ed associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
i  Ministri  per  le  finanze,  per  il  tesoro e per industria ed il
commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Piena  ed  intera  esecuzione e' data all'Accordo tra la Repubblica
italiana  e  la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di
alcune  questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario,
con  scambi  di  Note,  concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere
dalla  sua  entrata in vigore in conformita' all'art. 28 dell'Accordo
stesso.