IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per industria ed il commercio; Decreta: Art. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 28 dell'Accordo stesso.