IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1961, n. 1836;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Dopo l'art. 100, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione della Scuola speciale di lingue moderne per
traduttori ed interpreti di conferenze annessa alla Facolta' di
economia e commercio.
Scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze
(Scuola diretta fini speciali)
Art. 101. - Nella Facolta' di economia e commercio e' istituita una
"Scuola di lingue moderne per traduttori e interpreti di conferenze"
ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico del
31 agosto 1933, n. 1592.
La Scuola si propone:
a) di preparare gli allievi alla sicura e piena conoscenza delle
lingue straniere moderne;
b) di fornire la specializzazione linguistica occorrente
all'esercizio delle professioni di traduttore e di interprete.
Art. 102. - La Scuola ha sede presso l'Universita' degli studi di
Trieste e gode di autonomia agli effetti puramente amministrativi e
didattici.
I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche,
dal contributo annuo stanziato dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Trieste e dagli eventuali contributi
dello Stato, di enti pubblici e di privati. La Scuola ha un proprio
bilancio che viene approvato dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita' quelle allegato del bilancio universitario.
Art. 103. - La Scuola ha un proprio Consiglio di amministrazione,
nominato dal rettore dell'Universita' e formato:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da quattro professori di ruolo dell'Universita', di cui tre
designati dal Consiglio della facolta' di economia e commercio e uno
dal Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia;
c) da due rappresentanti degli enti o istituti finanziatori
interessati al funzionamento della Scuola da essi designati.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Art. 104. - Il Consiglio di amministrazione della Scuola:
a) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione
dell'Universita';
b) delibera tutte le proposte aventi effetti finanziari, relative
alla Scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
amministrazione dell'Universita';
c) propone al Consiglio di amministrazione della, Universita', su
parere del Consiglio dei professori della Scuola, l'istituzione di
nuovi corsi di lingue in aggiunta o in sostituzione di quelli
esistenti;
d) propone al Consiglio di amministrazione della Universita' il
numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno dei corsi
per traduttori e interpreti di conferenze, da scegliere in base ai
risultati degli esami di ammissione;
e) approva il regolamento interno su proposta del Consiglio dei
professori della Scuola.
Art. 105. - Il Consiglio dei professori della Scuola e' composto
dal direttore, "che lo presiede, e dai professori ufficiali della
Scuola.
Il Consiglio delibera su tutte le proposte di natura, didattica o
disciplinare relative alla Scuola.
Il Consiglio della scuola deve riunirsi ogni anno entro il mese di
ottobre per esaminare, coordinare e approvare i programmi dei corsi e
per deliberare l'orario delle lezioni. Il Consiglio determina
annualmente i corsi di esercitazioni della Scuola che gli studenti
della Facolta' di economia e commercio e delle altre Facolta' possono
frequentare ad integrazione degli insegnamenti di lingue e
letterature straniere moderne impartiti nell'Universita'. I programmi
approvati e l'orario devono essere pubblicati all'inizio delle
lezioni. Di massima sono impartite per ogni anno di corso non meno di
quindici ore settimanali complessive d'insegnamento, comprese le
esercitazioni.
Art. 106. - Il direttore della Scuola e' il preside della Facolta'
di economia e commercio.
Il Consiglio dei professori della Scuola, su proposta del
direttore, puo' nominare un vice-direttore scelto tra i docenti della
Scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della Scuola
e ne assicura la disciplina.
Art. 107. - Il personale insegnante della Scuola e' nominato dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del
Consiglio della Facolta' di economia e commercio e del Consiglio di
amministrazione della Scuola, per la durata di un anno, fra i
professori ufficiali liberi docenti, assistenti lettori universitari.
Per ogni lingua straniera, il corso di traduzione dallo italiano e'
affidata ad un lettore straniero; mentre il corso di traduzione in
italiano e' affidato ad un lettore italiano. In casi eccezionali
l'insegnamento di speciali materie potra' essere affidato a persone
estranee all'insegnamento universitario ma di sicura e riconosciuta
competenza tecnica.
Art. 108. - Gli uffici di amministrazione e di segreteria
dell'Universita' funzionano da uffici di amministrazione e di
segreteria della Scuola.
Art. 109. La durata del corso degli studi per il conseguimento del
diploma di e traduttore interprete" e' di un triennio.
Dopo due anni; di corso ed il superamento dei prescritti esami di
profitto, la Scuola rilascia un attestato di "traduttore
corrispondente a, per la lingua fondamentale, con menzione della
lingua complementare, Dopo un ulteriore anno di corso, il superamento
dei prescritti esami di profitto e degli esami finali, Scuola
rilascia il diploma di "traduttore-interprete" per la lingua
fondamentale, con menzione della lingua complementare ed
eventualmente anche di quella facoltativa.
Ai candidati che nelle prove finale avranno raggiunto una media
complessiva di nove decimi dei voti di cui la Commissione
esaminatrice dispone viene rilasciato il diploma con la
specificazione di "interprete di conferenze".
Art. 110. Le lingue straniere insegnate sono la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca.
La Scuola puo', pero', istituire corsi di altre lingue straniere
moderne in aggiunta o in sostituzione ai corsi predetti e corsi per
traduttori o interpreti di conferenze di lingua italiana per
stranieri.
Per ogni corso gli studenti prescelgono, tra quelle sopra indicate
e le altre che eventualmente venissero successivamente insegnate, una
lingua straniera fondamentale ed una complementare. Gli studenti del
terzo anno di corso possono facoltativamente scegliere una seconda
lingua complementare.
Art. 111. - Ai corsi di lingue della Scuola sono ammessi gli
studenti in possesso di un titolo finale di studio di scuola media
superiore, valido per l'iscrizione ad una Facolta' universitaria.
L'iscrizione ai corsi per traduttori ed interpreti di di ammissione
col quali i candidati devono dimostrare di possedere una buona
conoscenza della lingua scelta quale fondamentale.
Tale esame comprende un dettato, una traduzione in italiano ed una
traduzione dell'italiano, senza l'ausilio di dizionari o vocabolari.
I candidati di madrelingua diversa dall'italiana devono anche
superare un colloquio in lingua italiana.
Coloro che non ottengono un giudizio positivo non possono essere
ammessi ai corsi e potranno eventualmente ripetere la prova solo
nell'anno successivo.
L'esame di ammissione ha luogo in un'unica sessione nel mese di
ottobre e costituisce prova di accertamento ed ha effetto soltanto ai
fini dell'iscrizione ai corsi di lingue della Scuola; non e' da
considerarsi titolo di studio, ne' da' diritto ad attestazioni di
alcun genere.
Art. 112. - L'insegnamento e' svolto in corsi di lezioni
cattedratiche e di esercitazioni scritte e orali.
Durante il terzo anno di corso possono essere organizzate speciali
esercitazioni pubbliche per gli allievi interpreti, sotto il
controllo di docenti della Scuola e di interpreti qualificati, in
occasione di congressi internazionali in Italia o all'estero.
Le lezioni regolari cominciano nella seconda meta' di ottobre e
terminano alla fine di maggio. La frequenza degli studenti alle
lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria, ed e' comprovata dalle
attestazioni trimestrali dei docenti sul libretto d'iscrizione.
A tale fine gli studenti debbono presentare il libretto ai
professori per le firme rispettivamente all'inizio dei mesi di
dicembre, marzo e, maggio di ciascun anno Nel corso dell'anno
accademico allo scadere del primo e del secondo trimestre (in
dicembre ed in marzo) vengono effettuate delle prove che hanno lo
scopo di controllare il profitto dei singoli studenti.
Lo studente al quale siano state negate le attestazioni di
frequenza ad una materia non e' ammesso al relativo esame ed ha
l'obbligo di ripetere l'iscrizione all'anno di corso per la materia
stessa.
Art. 113. - Per ogni corso di lingue e' previsto il seguente piano
di studio obbligatorio:
1° anno:
Lingua straniera fondamentale I con esercitazioni pratiche;
Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale I; Traduzione in
italiano dalla lingua fondamentale I; Nozioni di cultura generale I
(sui Paesi in cui e' praticata la lingua fondamentale); Lingua
straniera complementare I; Lingua italiana I: Corrispondenza
commerciale italiana..
2° anno:
Lingua straniera fondamentale II con esercitazioni pratiche:
Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale II: Traduzione in
italiano dalla lingua fondamentale: Lingua straniera complementare
II; Lingua italiana II.
3° anno:
Lingua straniera fondamentale III con esercitazioni pratiche:
Traduzione dall'italiano nella lingua fondamentale III: Traduzione
dall'italiano dalla lingua fondamentale III: Interpretazione
consecutiva; Interpretazione simultanea: Lingua straniera
complementare III: Lingua italiana III: Geografia politica ed
astronomica: Organizzazioni internazionali.
Tutti gli insegnamenti biennali e trimestrali comportano l'esame
alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso
considerare come propeduetico al secondo ed il secondo al terzo.
Oltre ai predetti insegnamenti, la Scuola puo' istituire corsi
monografici ed organizzare cicli di conferenze i cui argomenti
possono essere oggetto di esame.
Art. 114. - L'insegnamento impartito presso la Scuola deve essere
integrato da quello delle Facolta' dell'Universita'.
Durante i tre anni di corso gli studenti hanno l'obbligo della
frequenza e degli esami di tre insegnamenti, consigliati dalla Scuola
tra quelli a carattere istituzionale impartiti nelle Facolta'
dell'Universita', allo scopo di apprendere cognizioni fondamentali
attinenti all'indirizzo degli studi della specializzazione
linguistica.
Art. 115. - Gli esami di profitto si svolgono in un unico appello
nelle sessioni estiva ed autunnale, al termine di ciascun corso
annuale. Gli esami; finali di interprete si svolgono nella sessione
autunnale e le prove orali di detti esami sono pubbliche.
L'approvazione si consegue con i sei decimi dei voti.
Art. 116. - Le Commissioni d'esame sono nominate dal direttore
Scuola e sono costituite da tre membri per gli esami di ammissione e
di profitto: da sette membri per gli esami finali di interprete. Ogni
membro dispone di dieci punti.
Per gli esami finali di interprete, oltre ai professori
dell'Universita' ed ai docenti dei corsi, possono essere invitati a
fare parte della Commissione anche interpreti ed esponenti di
organizzazioni internazionali, di particolare riconosciuta
esperienza.
Art. 117. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, gli
studenti dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti
gli insegnamenti fissati per il primo ed il secondo anno di corso.
Per tutte le prove scritte previste per i tre anni di corso non e'
concesso l'uso di dizionari o vocabolari di alcuni genere.
Art. 118. - Superati tutti gli esami di profitto del terzo anno di
corso, gli studenti possono presentarsi alla prima parte dell'esame
finale che comprende la discussione orale nelle lingue studiate di
tre traduzioni specializzate, preventivamente eseguite dal candidato
su argomenti concordati con i professori:
1) dalla lingua straniera fondamentale in italiane;
2) dall'italiano nella lingua straniera fondamentale;
3) dalla lingua straniera complementare in italiano.
Superata la prima parte dell'esame finale, i candidati sono ammessi
alla seconda parte, che comprende le seguenti prove pratiche orali:
1) relazione nella lingua straniera fondamentale su un tema
proposto dalla Commissione e sorteggiato tre giorni prima;
2) interpretazione consecutiva della lingua straniera
fondamentale in italiano;
3) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua
straniera fondamentale;
4) interpretazione consecutiva dalla lingua straniera
complementare in italiano;
5) interpretazione simultanea dalla lingua straniera fondamentale
in italiano;
6) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua
straniera fondamentale;
7) interpretazione simultanea dalla lingua straniera
complementare in italiano;
8) relazione in lingua italiana su un tema proposto dalla
Commissione e sorteggiato tre giorni prima.
Art. 119. - Coloro i quali abbiano compiuto il corso degli studi
senza conseguire l'attestato di traduttore o il diploma di
interprete, e che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi
stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla
iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno la ricognizione della
loro qualita' di studenti.
Art. 120. - A giudizio del Consiglio dei professori, puo' essere
concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e
dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso, e previ
eventuali esami integrativi, a coloro che:
a) avendo gia' conseguito l'attestato di traduttore o il diploma
di interprete per una lingua fondamentale, intendano iscriversi
nuovamente alla Scuola per conseguire l'attestato o il diploma in una
diversa lingua;
b) siano in possesso di titoli di studio di specializzazione
linguistica conseguiti presso Universita' o Istituti superiori
italiani o straniere e riconosciuti validi dal Consiglio dei
professori della Scuola;
c) essendo stranieri, chiedano di seguire i corsi per conseguire
gli attestati per la propria madrelingua.
In ogni caso i candidati devono possedere il titolo finale di
scuola media superiore valido per l'iscrizione ad una Facolta'
universitaria.
Art. 121. - Le tasse per l'iscrizione ai corsi e gli eventuali
contributi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita', su proposta del Consiglio di amministrazione della
Scuola.
La tassa di diploma e' fissata in lire 6000, a norma dell'art. 7
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 122. - Agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non
agiate, regolarmente iscritti ai corsi della Scuola, puo' essere
concessa l'assistenza scolastica sotto forma di borse, premi ed
assegni di studio per il pagamento delle tasse scolastiche e per i
viaggi all'estero, da parte dell'Opera dell'Universita'.
Per questo scopo all'Opera dell'Universita' sono devoluti:
a) il 15% del gettito delle tasse versate dagli studenti iscritti
ai corsi;
b) le eventuali elargizioni di enti e privati a favore
dell'assistenza scolastica agli studenti della Scuola.
Il numero, l'ammontare e le condizioni di assegnazione delle borse,
dei premi e degli assegni di studio sono annualmente comunicati agli
studenti con apposito bando.
Art. 123. - La Scuola puo' avere un regolamento da approvarsi dal
Consiglio di amministrazione della Scuola stessa su proposta del
Consiglio dei professori.
Art. 124. - Coloro che abbiano conseguito gli attestati di
traduttore e di interprete rilasciati dal preesistente Istituto di
lingue straniere moderne potranno ottenere il corrispondente
attestato o diploma della Scuola alle condizioni e nei modi previsti
dall'art. 20.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 85. - VILLA