IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario navale di Napoli,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 ottobre
1959, n. 1218;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte;  Sentito il parere del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato
con il decreto sopraindicato e' modificato come appresso;
  Dopo  l'art.  3,  e con il conseguente spostamento della successiva
numerazione, viene inserito il seguente nuovo articolo:

  Art.  4.  -  Nelle  Facolta'  di  cui all'articolo precedente, sono
costituiti, secondo il criterio dell'affinita' degli insegnamenti gli
Istituti scientifici specificati negli articoli seguenti.
  Scopo  degli Istituti e' di addestrare e di perfezionare studenti e
studiosi  nelle discipline a cui gli Istituti stessi si riferiscono e
di  contribuire  al  progresso  delle dette discipline con ricerche e
pubblicazioni  e con altre iniziative che vengano giudicate opportune
dai rispettivi direttori.
  Direttore  di  ciascun  Istituto e' uno dei professori di ruolo. Se
dell'istituto  fanno  parte  soltanto  professori  incaricati, potra'
essere  nominato  direttore  il  preside  o altro professore di ruolo
della Facolta'.
  I  direttori  degli  Istituti  di  cui  al comma precedente vengono
nominati  dal  rettore, su designazione del Consiglio della Facolta',
per  un  triennio  accademico  professore  di  ruolo, annualmente, se
professore incaricato, e possono essere confermati.
  Gli   articoli   14   e   15  relativi  agli  insegnamenti  e  alle
propedeuticita'  del  corso  di  laurea  in  discipline nautiche sono
abrogati e sostituiti dai seguenti:

  Art. 14. - Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Analisi matematica (biennale);
    2) Geometria analitica con elementi di proiettiva:
    3) Meccanica nazionale con elementi di statica grafica e disegno;
    4) Fisica sperimentale (biennale);
    5) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
    6) Complementi di matematica;
    7) Astronomia generale e sferica;
    8) Geodesia e idrografia:
    9) Astronomia nautica;
   10) Arte navale (biennale);
   11) Navigazione e magnetismo navale (biennale);
   12) Meteorologia, e oceanografia;
   13) Elementi di architettura e costruzione navale;
   14) Misure elettriche e radioelettriche;
   15) Navigazione aerea;
   16) Elettrotecnica;
   17) Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche;
   18) Radiotecnica;
   19) Lingua straniera (biennale);

  Sono insegnamenti complementari:
    1) Metodi di osservazione e misura;
    2) Statistica applicata ai fenomeni naturali;
    3) Aeronautica generale;
    4) Assistenza al volo e controllo del traffico aereo;
    5) Metereologia sinotica e previsioni del tempo;
    6) Tecnica del radar e dei radioaiuti alla navigazione;
    7) Magnetismo terrestre;
    8) Misure oceanografiche.

  Lo  studente,  al  termine  dei  primi due anni di corso, deve dare
prova  di  conoscenza  della  lingua straniera, Per essere ammesso al
l'esame  di  laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato
gli  esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due, da
lui scelti fra i complementari.

  Art.  15.  Lo studente non puo' sostenere gli esami di: Complementi
di matematica; Arte navale, 2° corso, Navigazione e magnetismo navale
(biennale),   Metereologia  e  oceanografia,  Astronomia  generale  e
sferica,   Elettrotecnica,   Radiotecnica,   Geodesia  e  idrografia,
Elementi di architettura e costruzione navale, Teoria e tecnica delle
onde  elettromagnetiche  Misure elettriche e radioelettriche, ove non
abbia  superato  gli  esami di: Analisi matematica (biennale), Fisica
sperimentale   (biennale),   Geometria   analitica  con  elementi  di
proiettiva,  Meccanica  razionale  e lingua straniera. ne' l'esame di
Radiotecnica non abbia, superato quello di Elettrotecnica, ne' quelli
di   Misure   elettriche   e   di   teoria   e   tecnica  delle  onde
elettromagnetiche,  ove non a abbia superato quelli di Elettrotecnica
e  radiotecnica,  ne' l'esame di Meteorologia sinottica ove non abbia
superato  quello  di  Meteorologia  e  oceanografia,  ne'  l'esame di
Statistica  applicata  ai  fenomeni  naturali, ove non abbia superato
quello  di  Analisi  matematica (biennale), ne' l'esame di Astronomia
nautica  ove  non  abbia  superato  quello  di  Astronomia generale e
sferica.
  Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento o della successiva
numerazione, viene inserito il seguente nuovo articolo

  Art.  18.  Nella  Facolta'  di  Scienze  nautiche sono costituiti i
seguenti istituiti scientifici:
    di   Astronomia   nautica   e   navigazione,   comprendente   gli
insegnamenti   di   Navigazione  aerea,  di  Astronomia  nautica,  di
Aeronautica  generale, di Assistenza al volo e controllo del traffico
aereo;
    di   Meteorologia   e   oceanografia,   comprendente   il   detto
insegnamento  e  quelli  di  Misure  oceanografiche  di  meteorologia
sinottica e previsione del tempo:
    di  Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche comprendente il
detto  insegnamento  e  quelli di Elettrotecnica, di Radiotecnica, di
Misture  elettriche  e  radioelettriche,  di  Tecnica del radar e dei
radioaiuti alla navigazione;
    di Fisica sperimentale.

  Art.  20.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Scienze economico-marittime sono aggiunti quelli di:
    6) Diritto della previdenza sociale;
    7) Diritto delle assicurazioni.

  Dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente nuovo articolo

  Art.  24.  - Nella Facolta' di Economia marittima sono costituiti i
seguenti Istituti scientifici:
    di Merceologia;
    di   Economia   dei   trasporti   marittimi,   comprendente   gli
insegnamenti   di   Economia  politica,  di  Economia  dei  trasporti
marittimi e di Statistica;
    di Diritto pubblico, comprendente oltre il su detto insegnamento,
quelli di Diritto amministrativo e di Diritto internazionale;
    di  Diritto  della  navigazione,  comprendente  oltre il suddetto
insegnamento quello di Diritto del lavoro. marittimo e portuale;
    di   Diritto   commerciale,   comprendente   oltre  il  su  detto
insegnamento,  quelli  di Istituzione di diritto privato e di Diritto
industriale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 maggio 1963

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1963
  Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 53. - VILLA