IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Visto l'art. 14 della
legge 31 dicembre 1962 n. 1860 che delega il Governo ad emanare norme
per  la sicurezza degli impianti e per la protezione dei lavoratori e
della  popolazione  contro  i  pericoli  derivanti  dalle  radiazioni
ionizzanti;
  Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  il  Ministro,  per  l'industria  ed  il commercio, coi
Ministri  per  gli  affari  esteri,  per  l'interno,  per la grazia e
giustizia,  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale per la marina
mercantile e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  Le  attivita'  che  implicano la detenzione, l'immagazzinamento, la
produzione,  l'utilizzazione,  la  manipolazione,  il  trattamento  e
l'eliminazione di sostanze radioattive naturali o artificiali debbono
essere  compiute  in modo da garantire nella maniera piu' efficace la
sicurezza  degli  impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.
  Le  attivita'  stesse  debbono pertanto essere svolte conformemente
alle  disposizioni  della  presente  legge,  qualora per quantita' di
radioattivita'  e  per  attivita'  specifica  esse  possano implicare
pericoli  di cui al comma Con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il  Ministro per l'industria e per il commercio per l'interno, per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale,  per la marina mercantile, per la
sanita',  sentito  il Comitato nazionale per l'energia nucleare ed il
Consiglio  interministeriale  di coordinamento di cui all'articolo 10
in  relazione  allo  stato  degli sviluppi della tecnica ed ai valori
indicati da competenti organi internazionali, sulla base del criterio
previsto  dai  commi  precedenti,  sono determinate per le attivita',
indicate  al  primo  comma  del  presente  articolo  le  quantita' di
radioattivita',   le  attivita'  specifiche  o  concentrazioni  e  le
intensita'  di  dose  di esposizione soggette alle prescrizioni della
presente legge.