IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente razionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto l'art. 76 della Costituzione Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che la "Impresa distribuzione e produzione energia elettrica Attilio Vaninetti", con sede in Delebio (Sondrio) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1. La "Impresa distribuzione e produzione energia elettrica Attilio Vaninetti", con sede in Delebio (Sondrio), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.