La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'articolo 3: della legge 27, maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Al personale di, cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio, nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure: Fra Fra le ore 6 le ore 22 e le 22 e le 6 lire lire Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria............... 120 250 Rimanente personale............. 105 225". L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 e' sostituito dal seguente: "Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico".