La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge
                               Art. 1.

  I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente
di  danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza,
ai  fini  della  prevenzione  incendi,  resi  dal Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della
legge  27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n.
469,  nonche'  le  prestazioni  del  Centro  studi  ed esperienze sui
richiesta  di  enti  e  di  privati,  sono effettuati a pagamento, in
conformita' delle disposizioni della presente legge.
  Sono   esenti   dal   pagamento   le  prestazioni  richieste  dalle
Amministrazioni dello Stato.