La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge Art. 1. I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformita' delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.