VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la Legge del 7 luglio 1866, n° 3036; 
 
  Visti i Decreti del 24 ottobre 1866, n°  3306,  e  del  4  novembre
successivo,   n°    3331;    volendo    provvedere    all'ordinamento
dell'Amministrazione del fondo pel culto; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Amministrazione  del  fondo  per  il  culto  e'  posta  sotto  la
dipendenza del Ministero di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti,  ed
esercita le proprie  attribuzioni  nei  limiti  e  secondo  le  norme
stabilite dalla Legge 7 luglio  1866,  n°  3036,  e  del  Regolamento
approvato per la sua esecuzione col Decreto del 21  stesso  mese,  n°
3070. 
 
  Essa  e'  parificata  nei  diritti   e   nelle   prerogative   alle
Amministrazioni centrali dillo Stato.