VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la Legge del 7 luglio 1866, n° 3036; Visti i Decreti del 24 ottobre 1866, n° 3306, e del 4 novembre successivo, n° 3331; volendo provvedere all'ordinamento dell'Amministrazione del fondo pel culto; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'Amministrazione del fondo per il culto e' posta sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed esercita le proprie attribuzioni nei limiti e secondo le norme stabilite dalla Legge 7 luglio 1866, n° 3036, e del Regolamento approvato per la sua esecuzione col Decreto del 21 stesso mese, n° 3070. Essa e' parificata nei diritti e nelle prerogative alle Amministrazioni centrali dillo Stato.