La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano rispettate le modalita' previste dalla presente legge. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.