La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori relativi al completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali del deposito di locomotori, costituenti ultimazione delle opere previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851.