La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 9 miliardi per la esecuzione, a
cura  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dei  lavori relativi al
completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali
del  deposito  di  locomotori,  costituenti  ultimazione  delle opere
previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851.